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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4483/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari disposti nei confronti di Nieddu per il reato previsto dall'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 275 comma 2-bis e 284 comma 5 c.p.p., sostenendo che, posto che l'art. 284 comma 5 equipara agli effetti dello stato di custodia cautelare gli arresti domiciliari, il divieto previsto dall'art. 275 comma 2-bis (che vieta la custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che la pena detentiva non sarà superiore a tre anni) dovesse estendersi anche agli arresti domiciliari, rendendo quindi illegittima l'applicazione di tale misura nel caso di prevedibile pena inferiore a tre anni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha affermato che il divieto previsto dall'art. 275 comma 2-bis c.p.p. si applica esclusivamente alla custodia cautelare in carcere e non agli arresti domiciliari o ad altre misure meno afflittive. Ha richiamato precedenti giurisprudenziali e la novella del d.l. 26 giugno 2014, n. 92, per ribadire che l'assenza dell'estensione agli arresti domiciliari è voluta dal legislatore e coerente con le regole di esecuzione (art. 656 c.p.p.). Poiché Nieddu era stato condannato a 1 anno e 2 mesi di reclusione (pena non sospesa, inferiore a tre anni), l'applicazione degli arresti domiciliari era considerata legittima. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Il divieto di applicare la custodia cautelare in carcere quando il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva non sarà superiore a tre anni si applica esclusivamente alla custodia in carcere e non si estende agli arresti domiciliari.

  • art. 284, comma 5, cod. proc. pen.

    Stabilisce che l'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare; la Corte ha ritenuto che questa equiparazione non vale a modificare l'ambito di applicazione del divieto previsto dall'art. 275 comma 2-bis.

  • art. 656, cod. proc. pen.

    Norme sull'esecuzione delle pene e delle misure alternative: la disciplina sull'esecuzione conferma che la sospensione dell'esecuzione è immediata per la custodia cautelare in carcere ma non per gli arresti domiciliari, giustificando la diversa disciplina cautelare.

  • d.l. 26 giugno 2014, n. 92 (novellante art. 275 c.p.p.)

    Intervento normativo successivo che ha espressamente limitato il divieto di cui all'art. 275 comma 2-bis alla sola custodia in carcere, evidenziando la volontà del legislatore di non estendere la limitazione agli arresti domiciliari.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice in base alla quale è stato contestato il reato per il quale Nieddu è stato condannato; rilevante ai fini del fatto concreto ma non oggetto di interpretazione innovativa nella sentenza.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Previsione che consente di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di ricorso dichiarato inammissibile; applicata dalla Corte per liquidare le spese.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione alla determinazione equitativa delle somme da versare alla Cassa delle Ammende; la Corte di cassazione la menziona per escludere colpevole negligenza nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Il divieto previsto dall'art. 275 comma 2-bis c.p.p. riguarda esclusivamente la custodia cautelare in carcere quando il giudice ritiene che la pena irrogata non sarà superiore a tre anni; non si estende automaticamente agli arresti domiciliari.
  • L'equiparazione dello stato di "custodia cautelare" prevista dall'art. 284 comma 5 non comporta estensione delle limitazioni sostanziali previste per la custodia in carcere a tutte le misure cautelari: occorre valutare il testo legislativo e le modifiche successive per determinarne l'ambito.
  • Le novellazioni legislative (es. d.l. 26/6/2014, n. 92) e le norme sull'esecuzione (art. 656 c.p.p.) sono rilevanti per interpretare se una disciplina cautelare debba produrre effetti immediati o differiti e per stabilire la portata delle deroghe al divieto.
  • In presenza di condanna definitiva o di valutazione che la pena sarà inferiore a tre anni, la misura degli arresti domiciliari può rimanere legittimamente applicata, salvo diversa disposizione espressa di legge.
  • Per contestare l'applicabilità degli arresti domiciliari in casi analoghi è necessario argomentare non solo l'interpretazione dell'art. 284 c.p.p. ma anche fornire una valida argomentazione sul testo normativo e la volontà del legislatore, tenendo conto della giurisprudenza consolidata.

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