Sentenza del 23/02/2018 n. 1177 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Notificazione - Notifica a mezzo del servizio postale - Perfezionamento - Spedizione - Destinatario - Onere - Contenuto diverso o alcun contenuto - Incombenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione del destinatario non è sufficiente, da sola, a superare la presunzione derivante dalla prova della spedizione. La notificazione si considera pertanto validamente perfezionata, salvo che il destinatario fornisca la prova contraria circa l'assenza o la diversità del contenuto del plico.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il perfezionamento della notificazione di un atto tributario inviato tramite raccomandata del servizio postale, in assenza dell'avviso di ricevimento. Il principio affermato è che l'attestazione della spedizione effettuata dall'ufficio postale consente di presumere che l'atto sia giunto a destinazione. Spetta quindi al destinatario dimostrare, con elementi concreti, che il plico era privo di contenuto oppure conteneva un atto diverso da quello indicato dal mittente.
Norme richiamate
Principi in materia di notificazione degli atti tributari a mezzo del servizio postale
L'atto inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale si presume giunto a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento.
La prova della spedizione può essere sufficiente a fondare la presunzione di ricezione dell'atto anche quando manca l'avviso di ricevimento. Il destinatario deve fornire una prova specifica e concreta della mancata presenza dell'atto o della sua difformità.
Cassazione, sentenza n. 10388/2014
La giurisprudenza riconosce al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva alcuna comunicazione oppure conteneva un documento diverso da quello dichiarato dal mittente.
Massime di principio
- Nelle notificazioni effettuate tramite raccomandata, la ricevuta o attestazione di spedizione può costituire elemento presuntivo dell'avvenuta consegna, anche in assenza dell'avviso di ricevimento, secondo le regole applicabili al caso concreto.
- La semplice negazione del destinatario non è normalmente sufficiente a contestare la validità della notificazione: occorre provare specificamente che il plico era vuoto o conteneva un atto diverso.
- Chi invia l'atto dovrebbe conservare la documentazione della spedizione e, ove possibile, elementi idonei a identificare il contenuto del plico, mentre il destinatario che intende contestarlo deve raccogliere prove concrete della difformità o dell'assenza del contenuto.
- La presunzione derivante dalla spedizione resta superabile con prova contraria; pertanto la validità della notificazione non è assoluta, ma dipende dalla capacità del destinatario di dimostrare l'irregolarità.
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