Cassazione Civile, Ordinanza n. 20785/2021 del 21/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il diniego tacito formatosi sulla domanda di rimborso dell'ILOR e dell'IRPEF trattenute negli anni 1990, 1991 e 1992, presentata l'11 dicembre 2007 sulla base della disciplina agevolativa riconosciuta ai soggetti colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. Dopo l'accoglimento in primo grado e la conferma in appello, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando la violazione dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002 e dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la domanda fosse tardiva per intervenuta decadenza: secondo l'Ufficio, il termine biennale per il rimborso avrebbe dovuto decorrere dal 1 gennaio 2003, data di entrata in vigore della norma agevolativa originaria, senza che le successive proroghe del 2006 e 2007 avessero rimesso in termini tutti i contribuenti, ma solo prorogato i termini per i pagamenti forfetari dei soggetti ancora aderenti alla definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, per i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 che abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 in misura eccedente il 10% previsto dalla disciplina agevolativa, il termine di due anni per proporre l'istanza di rimborso decorre dalla data di entrata in vigore della legge n. 31/2008, cioè dal 1 marzo 2008, e dunque la domanda presentata l'11 dicembre 2007 era tempestiva. La Corte ha inoltre compensato le spese, richiamando l'esistenza, all'epoca del ricorso, di un contrasto giurisprudenziale; ha altresì escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
prevede una disciplina agevolativa per i soggetti colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990, riconoscendo il rimborso del 90% delle imposte versate in eccedenza per il triennio 1990-1992
art. 21, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
stabilisce il termine biennale per la proposizione dell'istanza di rimborso, che per questa fattispecie decorre dalla data indicata dall'interpretazione autentica sopravvenuta
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato dall'Ufficio come base della dedotta decadenza dal diritto al rimborso
art. 3-quater d.l. 28 dicembre 2006, n. 300, conv. in L. 26 febbraio 2007, n. 17
la Corte esclude che abbia rimesso in termini tutti i contribuenti; ha solo inciso sulle proroghe dei termini per i pagamenti forfetari connessi alla definizione agevolata
art. 36-bis L. 28 febbraio 2008, n. 31
è la disposizione di conversione richiamata per individuare il dies a quo del termine biennale di rimborso
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
«Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31...»
norma di interpretazione autentica che chiarisce definitivamente che il termine biennale decorre dal 1 marzo 2008
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato che operano con prenotazione a debito
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato, non dovuto però dalle Amministrazioni dello Stato
Massime di principio
- Nei casi di rimborso riconnessi a una disciplina agevolativa per eventi calamitosi, il termine decadenziale per l'istanza va individuato secondo la speciale decorrenza fissata dalla norma di interpretazione autentica, anche se successiva alla disciplina originaria.
- La proroga dei termini prevista da disposizioni sopravvenute deve essere letta alla luce della finalità della disciplina: se l'intervento non mira a riaprire indistintamente i termini per tutti i contribuenti, non può essere interpretato come rimessione in termini generalizzata.
- Quando una norma successiva chiarisce espressamente il dies a quo del termine di decadenza per il rimborso, tale chiarimento vincola l'interpretazione della disciplina previgente e consente di ritenere tempestive le istanze proposte entro il termine decorrente da quella data.
- In presenza di un contrasto giurisprudenziale esistente al momento della proposizione del ricorso, può disporsi la compensazione delle spese.
- Le Amministrazioni dello Stato non sono tenute al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso, quando operino tramite il regime della prenotazione a debito.
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