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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11277/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza instaurato dal contribuente per ottenere l’esecuzione di un giudicato che aveva riconosciuto il diritto al rimborso del 90% delle somme versate a titolo di IRPEF per gli anni 1990-1992, in relazione ai benefici fiscali previsti per i soggetti colpiti dal sisma del 1990. Il giudice tributario regionale aveva ritenuto che l’Agenzia non avesse integralmente adempiuto, avendo corrisposto solo il 50% della somma dovuta in applicazione dell’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, e aveva escluso che tale riduzione percentuale potesse operare sui crediti già consacrati in sentenza passata in giudicato, nominando anche un commissario ad acta. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017, nonché del provvedimento direttoriale del 26 settembre 2017. Sosteneva che lo ius superveniens fosse applicabile anche alla fase di ottemperanza, che la norma non distinguesse tra istanze amministrative e titoli giudiziali e che il giudice di merito avesse errato nel porre a carico dell’Amministrazione l’onere di provare l’eccedenza delle domande rispetto ai fondi stanziati.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente. Ha ritenuto che la disciplina introdotta dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 si applichi alla fase di esecuzione e ottemperanza anche quando il diritto al rimborso sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, poiché detta disciplina incide sulle modalità di attuazione del rimborso e non sulla sua spettanza sostanziale. Il giudice dell’ottemperanza, pertanto, avrebbe dovuto verificare la capienza dei fondi stanziati e, in caso di incapienza, adottare i provvedimenti esecutivi specifici previsti dalla normativa di contabilità pubblica, anche tramite commissario ad acta, senza escludere in radice l’operatività dello ius superveniens. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel giudizio tributario di ottemperanza le censure ammissibili non sono limitate alle sole violazioni procedimentali in senso stretto, ma comprendono anche altri errori in procedendo del giudice dell’ottemperanza, inclusi il mancato o difettoso esercizio del potere di interpretare e integrare il giudicato e l’omesso esame di pretese rilevanti in quella sede.

  • art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014

    La disposizione, come modificata, disciplina l’attuazione dei rimborsi per i soggetti beneficiari dei contributi fiscali connessi al sisma del 1990, prevedendo limiti in funzione delle risorse stanziate e meccanismi di riduzione percentuale in caso di incapienza.

  • art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017

    Lo ius superveniens non incide sul diritto sostanziale al rimborso già accertato, ma sulla fase procedimentale ed esecutiva della sua attuazione; si applica anche ai giudizi di ottemperanza instaurati dopo la sua entrata in vigore.

  • provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 settembre 2017

    È l’atto attuativo della disciplina sulle modalità di erogazione dei rimborsi nei limiti delle risorse disponibili.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la definizione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 24 Cost.

    La Corte esclude che l’applicazione dei limiti esecutivi incida in modo lesivo sul diritto di difesa o sul diritto al rimborso già accertato.

  • art. 3 Cost.

    La Corte esclude una violazione del principio di eguaglianza rispetto ai contribuenti che non avevano versato originariamente il 90% dell’imposta.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato nel contesto delle questioni di legittimità costituzionale dichiarate inammissibili dalla Corte costituzionale.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996

    È richiamato come base dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso utilizzabile per dare esecuzione al giudicato.

  • d.m. 1 ottobre 2002

    Richiamato per le modalità operative dell’ordine di pagamento in conto sospeso.

  • d.m. 24 giugno 2015

    Richiamato per le modalità operative dell’ordine di pagamento in conto sospeso.

  • art. 29 d.l. n. 162 del 2019

    Richiamato come ulteriore intervento normativo sulla disciplina dei fondi per i rimborsi.

  • l. n. 123 del 2017

    Legge di conversione del d.l. n. 91 del 2017, richiamata per l’entrata in vigore della disciplina applicata in sede esecutiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di ottemperanza il giudice non può negare in radice l’applicabilità di uno ius superveniens che disciplini le modalità di esecuzione del rimborso, quando la nuova disciplina sia entrata in vigore prima dell’instaurazione della fase esecutiva.
  • Le norme che limitano o modulano l’erogazione di rimborsi fiscali in base alle risorse stanziate incidono sulla fase attuativa e non sulla spettanza sostanziale del credito già accertato con giudicato.
  • In sede di ottemperanza il giudice deve sostituirsi all’amministrazione nella verifica dei presupposti di attuazione del rimborso e, se occorre, adottare determinazioni specifiche e nominare un commissario ad acta, anche per attivare gli strumenti di pagamento in conto sospeso previsti dalla contabilità pubblica.
  • La verifica della capienza dei fondi e delle modalità di pagamento attiene all’esecuzione del comando giudiziale e non è soggetta alla rigorosa dinamica probatoria propria del giudizio di cognizione.
  • Non è configurabile una falcidia del diritto patrimoniale già giudizialmente accertato per il solo fatto che la normativa sopravvenuta regoli i limiti e le modalità operative dell’erogazione del rimborso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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