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Sentenza

Sentenza n. 50/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Isnello sull’istanza del 23 febbraio 2024, inoltrata via p.e.c. in pari data e assunta al protocollo dell’ente il successivo 26 febbraio 2024 al n. -OMISSIS-, con la quale i ricorrenti hanno invitato l’Amministrazione resistente ad esercitare i propri poteri di vigilanza, sanzionatori e repressivi previsti dall’ordinamento in relazione alle opere abusive realizzate dai controinteressati e in detta istanza richiamate; e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente all’adozione dei provvedimenti richiesti; e sui motivi aggiunti proposti per l’annullamento della nota prot. n. -OMISSIS- del 17.03.2025 del Comune di Isnello-Servizio III (Urbanistica-Lavori Pubblici-Attività Produttive), conosciuta a mezzo di p.e.c. di pari data, avente ad oggetto “Atto di invito ai sensi degli artt. 2 e 2 bis legge 241/1990; risposta nota del 23.02.2024 assunta al prot. n. -OMISSIS- del 26.02.2024”; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota comunale del 17 marzo 2025 con cui il Comune ha escluso l'adozione di ulteriori provvedimenti repressivi edilizi in relazione a un fabbricato ritenuto esistente almeno dal 1968

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti avevano inizialmente agito contro il silenzio serbato dal Comune su un'istanza del 23 febbraio 2024, con la quale avevano chiesto l'esercizio dei poteri di vigilanza, sanzionatori e repressivi in relazione a opere asseritamente abusive realizzate dai controinteressati, anche su una particella della loro proprietà. Nelle more, il Comune ha adottato la nota del 17 marzo 2025, impugnata con motivi aggiunti, comunicando di non ravvisare un interesse pubblico alla demolizione del fabbricato, in quanto esistente almeno dal 1968. I ricorrenti hanno dedotto violazione dell'art. 97 Cost., dei principi di buon andamento, del giusto procedimento e dell'obbligo di conclusione, violazione dell'art. 2 l. 241/1990 in relazione agli artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento, arbitrarietà e mancato esercizio dei poteri di vigilanza edilizia. Hanno sostenuto che il Comune non avrebbe potuto desumere l'anteriorità del fabbricato dal solo atto privatistico di donazione del 4 aprile 1968 senza svolgere adeguate verifiche; che la concessione edilizia del 1983 sarebbe stata rilasciata sulla base di dichiarazioni non veritiere circa la disponibilità delle aree; e che il fabbricato avrebbe una superficie attuale di 20 mq., maggiore dei 12 mq. indicati nell'atto di donazione, con conseguente parziale abusività. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse rispetto alle opere insistenti su area incontestatamente appartenente ai controinteressati.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità del Comune, ritenendo sussistente la legittimazione e l'interesse a ricorrere poiché i ricorrenti avevano allegato, sulla base anche di una consulenza tecnica d'ufficio, che il fabbricato insistesse su area di loro proprietà; la lesione del diritto di proprietà è stata ritenuta sufficiente a radicare la legittimazione rispetto agli atti riguardanti l'opera. Nel merito, ha respinto i motivi aggiunti. Secondo il Collegio, le censure, pur formalmente riferite alla repressione dell'abuso edilizio, miravano in realtà a ottenere l'annullamento d'ufficio della concessione edilizia del 1983, relativa a opere interne al fabbricato. Il Comune aveva considerato l'esistenza del fabbricato almeno dal 1968, nonché i successivi titoli e atti edilizi relativi alle opere interne, all'uso, alle opere interne e alla segnalazione del 2017. Il TAR ha ritenuto che il fabbricato, essendo anteriore alla legge ponte n. 765/1967, non potesse essere considerato abusivo sulla base degli elementi acquisiti; mancava quindi il presupposto per l'adozione della misura repressiva. Ha inoltre rilevato che l'annullamento d'ufficio è discrezionale e che, comunque, la concessione del 1983 riguardava soltanto opere interne, sicché il suo eventuale annullamento non avrebbe prodotto alcun risultato utile rispetto a un fabbricato preesistente. I ricorrenti non hanno dimostrato né la parziale abusività del manufatto né che la consulenza tecnica avesse accertato una superficie di 20 mq. Il ricorso contro il silenzio era già stato dichiarato improcedibile con precedente sentenza non definitiva per sopravvenuta carenza di interesse. I motivi aggiunti sono stati quindi respinti, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    I ricorrenti lo hanno invocato in relazione ai principi di buon andamento e corretto funzionamento dell'azione amministrativa; il motivo è stato respinto nel complessivo rigetto delle censure.

  • art. 2 l. 241/1990

    È stato invocato quale fonte dell'obbligo di conclusione del procedimento; la sopravvenuta adozione della nota comunale ha determinato l'improcedibilità dell'originaria azione contro il silenzio, mentre la nota è stata ritenuta legittima nel merito.

  • artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001

    Sono stati richiamati dai ricorrenti con riguardo ai poteri comunali di vigilanza e repressione degli abusi edilizi; il TAR ha escluso che ricorresse il presupposto dell'abusività del fabbricato.

  • legge n. 765 del 6 agosto 1967

    Il fabbricato, risultando esistente almeno dal 1968 secondo gli elementi considerati dal Comune e dal TAR, è stato ritenuto comunque anteriore all'entrata in vigore della legge ponte; tale anteriorità ha escluso, sulla base degli atti disponibili, il presupposto per la repressione edilizia invocata.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Pur non essendo espressamente indicato nel testo dell'epigrafe, il giudice qualifica la pretesa dei ricorrenti come richiesta di annullamento in autotutela del titolo edilizio del 1983 e ribadisce la natura ontologicamente discrezionale del relativo potere; nel caso concreto, l'eventuale annullamento non avrebbe prodotto utilità poiché il titolo riguardava opere interne a un fabbricato preesistente.

Massime di principio

  • La legittimazione a impugnare un atto relativo a un'opera edilizia sussiste quando il ricorrente allega in modo argomentato una possibile lesione del proprio diritto di proprietà sull'area interessata, anche se la titolarità del bene è contestata e la prova della proprietà deve essere approfondita nel merito.
  • L'esercizio dei poteri repressivi edilizi presuppone l'accertata natura abusiva dell'opera; se gli elementi disponibili attestano che il manufatto preesiste alla disciplina edilizia invocata, manca il presupposto per ordinarne la demolizione, salvo la prova di successive trasformazioni abusive.
  • La richiesta di reprimere un'opera edilizia non può essere utilizzata per ottenere indirettamente l'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio relativo a opere diverse o interne; l'autotutela decisoria ha natura discrezionale e non deve essere esercitata quando l'annullamento non produrrebbe alcuna utilità concreta.
  • La mera differenza tra la superficie indicata in un atto privatistico e quella asserita dal ricorrente non dimostra l'abusività parziale dell'immobile, se non è corroborata da un accertamento tecnico effettivo; l'onere di provare il presupposto dell'abuso grava su chi ne invoca la repressione.
  • L'adozione, nelle more del giudizio, di un provvedimento espresso sull'istanza originariamente rimasta inevasa determina la sopravvenuta carenza di interesse all'azione contro il silenzio, ferma la possibilità di impugnare il contenuto del provvedimento con motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereAutotutela decisoriaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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