Cassazione Penale, Sentenza n. 14721/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta del Pubblico Ministero di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per euro 1.035.551,01 in relazione a: (i) omesso versamento IVA ai sensi dell'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 per il periodo d'imposta 2021 (importo contestato euro 648.405,00) e (ii) omesso versamento di ritenute ai sensi dell'art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000 per emolumenti 2021 (euro 387.146,01). Questione centrale: se alla fattispecie commessa prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 87/2024 (29/06/2024) fosse applicabile la disciplina piu' favorevole introdotta da tale decreto (in particolare le modifiche all'art. 10-ter e le disposizioni di cui all'art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997 che prevedono comunicazione degli esiti del controllo automatizzato entro il 30 settembre dell'anno successivo e la possibilità di rateazione), e quindi se la condizione di punibilita' (assenza di rateazione) fosse concretamente verificata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendo fondata la censura e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pesaro (ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.). La Corte ha chiarito che, sebbene la riforma del 2024 abbia introdotto regole piu' favorevoli, l'applicazione retroattiva della norma piu' favorevole va verificata concretamente (art. 2 c.p.) e non puo' essere desunta automaticamente dalla mera impossibilita' tecnica dell'Amministrazione di rispettare termini introdotti successivamente. In mancanza di prova che il debito fosse in corso di estinzione mediante rateazione o che il contribuente avesse iniziato spontaneamente un piano rateale, non puo' essere esclusa la condizione obiettiva della punibilita'. Di conseguenza la vicenda deve essere riesaminata dal giudice di merito alla luce dei criteri stabiliti dalla Corte.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter
l'omesso pagamento dell'IVA è punito se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997
La norma, come novellata nel 2024, circoscrive la punibilità delle omissioni IVA quando non sia in corso un piano di rateazione ai sensi dell'art. 3-bis; la Corte richiede l'accertamento concreto dell'esistenza della rateazione per escludere la punibilità
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10-bis
punibilità per il mancato versamento delle ritenute entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
Analogamente all'art. 10-ter, la riforma ha introdotto meccanismi che rendono non punibile l'omesso versamento se il debito è in corso di estinzione mediante rateazione attivata ai sensi dell'art. 3-bis
d.lgs. n. 87 del 2024 (art. 1 e art. 5)
ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 10-bis e 10-ter d.lgs. n. 74/2000, gli esiti del controllo automatizzato siano comunicati ... entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione
Il decreto ha introdotto termini di comunicazione e un meccanismo che favorisce l'accesso alla rateazione; la Corte distingue tra effetti sostanziali della norma e problemi applicativi in relazione alla retroattività
d.lgs. n. 462 del 1997, art. 3-bis
Nelle more del ricevimento della comunicazione il sostituto o il contribuente può provvedere spontaneamente al pagamento rateale delle somme dovute ...
La norma disciplina la possibilità di pagare ratealmente anche prima della comunicazione ufficiale e costituisce il centro della valutazione sulla condizione di punibilità per i reati fiscali 'riscossivi'
d.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis e d.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis
prevedono il controllo automatizzato e gli avvisi bonari
Sono le norme tecniche che disciplinano il controllo automatizzato da cui derivano le comunicazioni che rendono possibile la rateazione prevista dall'art. 3-bis
codice penale, art. 2
Principio della legge penale più favorevole: la norma più favorevole si applica retroattivamente se regolamenta concretamente il caso, salvo diverse disposizioni di legge che derogano al principio
Costituzione, art. 25 e norme preleggi (art. 14)
Richiamate per escludere interpretazioni analogiche estensive sfavorevoli: le norme penali devono essere applicate restrittivamente e non per analogia in danno dell'imputato
codice di procedura penale, art. 324, co. 5
Norma richiamata per indicare la competenza del Tribunale cui la Cassazione rinvia il nuovo giudizio
Massime di principio
- La norma penale più favorevole si applica ai fatti anteriori alla riforma solo se, concretamente, regola il caso di specie: non basta la circostanza temporale del fatto
- Per i reati fiscali 'riscossivi' introdotti o modificati dal d.lgs. n. 87/2024 la condizione oggettiva di punibilità è l'assenza di un piano di rateazione ai sensi dell'art. 3-bis; il giudice deve accertare materialmente se esista o meno un piano in corso
- La mera impossibilità tecnica dell'Amministrazione di comunicare gli esiti del controllo entro termini introdotti successivamente non vale automaticamente a favore dell'imputato: si richiede verifica delle attività del contribuente (es. pagamenti spontanei o adesione a piano rateale)
- Il contribuente può iniziare spontaneamente la rateazione anche prima di ricevere formalmente la comunicazione; tali atti fanno parte della valutazione concreta della non punibilità
- In mancanza di prove sulla sussistenza della rateizzazione o di pagamenti spontanei, il giudice di merito deve essere richiamato a riesaminare il fumus del reato e la sussistenza delle condizioni di punibilità
- Nei ricorsi per Cassazione relativi a questioni intertemporali è essenziale distinguere tra norme con espressa disciplina transitoria e norme che, pur più favorevoli, non prevedono deroga esplicita: il principio di retroattività della norma più favorevole trova applicazione ma sempre con un accertamento concreto
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