Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2770/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna del 22/03/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Alex Usai avverso la sentenza di primo grado che aveva assolto l'imputato dall'accusa di omicidio stradale. L'impugnazione di primo grado chiedeva, oltre a una formula di assoluzione più favorevole, la rifusione delle spese processuali a carico delle parti civili; la Corte territoriale aveva ritenuto che tale domanda non fosse stata tempestivamente e/o formalmente proposta in primo grado e che pertanto la censura risultasse inammissibile. Il ricorrente deduceva invece che dai verbali d'udienza e dagli allegati risultava che la domanda di rifusione delle spese era stata effettivamente formulata e che l'omessa pronuncia era imputabile a errori formali/cancellieristici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: l'ordinanza impugnata è stata comunicata via PEC il 29/03/2024 e il termine di 15 giorni per impugnare è scaduto il 13/04/2024; il ricorso è stato depositato il 27/04/2024. Per tale motivo il ricorso non è stato esaminato nel merito. Seguita condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. Motivazione semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente n.84/2016.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma indicata come capo d'imputazione (omicidio stradale); nella sentenza di primo grado l'imputato era stato assolto dall'accusa prevista da questa norma

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    "perché il fatto non costituisce reato"

    È la disposizione invocata nella formula di assoluzione resa dal Tribunale (assoluzione perché il fatto non costituisce reato); richiama la possibilità di assoluzione con formula liberatoria

  • art. 574, c.p.p.

    "l'imputato può altresì proporre impugnazione contro disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali"

    Stabilisce i limiti di impugnabilità dell'imputato rispetto alle disposizioni della sentenza di assoluzione che riguardano domande che l'imputato stesso aveva proposto in primo grado; la Corte territoriale ha ritenuto che il presupposto (che la domanda fosse stata proposta in primo grado) non sussistesse

  • art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.

    Regola i termini e la decorrenza per l'impugnazione: la comunicazione via PEC della decisione fa decorrere il termine di 15 giorni per proporre ricorso in cassazione; su tale base la Corte ha dichiarato tardivo il ricorso

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Prevede ipotesi di inammissibilità del ricorso in cassazione; richiamata come norma che giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso

  • art. 616, c.p.p.

    Norma richiamata in relazione all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (sul punto la Corte non ha rilevato le condizioni per ritenere assenza di colpa, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria)

  • artt. 75, comma 1; 541, comma 2; 593, comma 3, c.p.p.

    Norme indicate come censurate dal ricorrente (violazione di legge) e richiamate nel motivo di ricorso; la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito delle doglianze per il difetto di tempestività

  • decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016

    Riferimento al regolamento che consente la motivazione semplificata della decisione da parte della Corte di Cassazione; applicato nella decisione

Massime di principio

  • I termini per proporre ricorso in Cassazione sono perentori: la comunicazione via PEC fa decorrere il termine di 15 giorni e il ritardo causa inammissibilità anche senza esame del merito.
  • Le censure relative a omissioni o pronunce mancate (es. mancata liquidazione o condanna delle parti civili al pagamento delle spese) sono impugnabili solo se la relativa domanda era stata effettivamente e formalmente proposta al giudice di primo grado; l'art. 574 c.p.p. delimita l'impugnabilità di disposizioni della sentenza di assoluzione concernenti domande proposte dall'imputato.
  • Per contestare che una domanda sia stata presentata in primo grado è fondamentale depositare e allegare ai mezzi di impugnazione i verbali e gli atti di causa (sentenza di primo grado, atto di appello, verbali d'udienza, note spese); l'omissione di tali documenti può determinare l'inammissibilità o l'impossibilità di valutare la fondatezza delle doglianze.
  • Se si ritiene che una omissione sia dovuta a errore cancellieristico o formale, è necessario aver prodotto in tempo utile prove documentali che dimostrino l'effettiva richiesta in primo grado e, se possibile, aver tentato rimedi processuali immediati (es. istanza di correzione del verbale) prima di proporre impugnazioni tardive.
  • In caso di inammissibilità per ragioni formali o di termine la parte può essere condannata al pagamento delle spese processuali e a sanzioni pecuniarie; vale pertanto la prudenza procedurale e il rispetto dei termini e delle formalità richieste.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.