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Ordinanza

Ordinanza n. 1912/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202603602

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazioni degli esiti delle prove e dei punteggi della procedura concorsuale per la classe A019 - Campania, verbali e atti delle prove orali, griglie e schede di valutazione, nomina della commissione e criteri di valutazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli esiti delle prove orali del concorso per la classe A019 - Campania, deducendo l’illegittimità dei punteggi conseguiti — rispettivamente 40/100, 75/100 e 51/100 — nonché dei verbali delle sedute, delle operazioni di estrazione delle tracce e delle domande, delle griglie e schede di valutazione, della nomina della commissione e delle dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità e conflitti di interesse. È stata chiesta, in via cautelare, la sospensione degli atti e, nel merito, la rinnovazione della prova orale davanti a una commissione diversamente composta o la rivalutazione delle prove, con conseguente collocazione utile in graduatoria. Il ricorso conteneva inoltre una riserva di motivi aggiunti avverso la graduatoria finale. Il TAR ha rilevato anche che il ricorso non era stato notificato alle amministrazioni individuate come litisconsorti necessari dall’art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022.

La decisione

Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha osservato che gli atti specificamente oggetto di impugnazione comprendevano comunicazioni relative agli esiti e ai punteggi aventi natura meramente endoprocedimentale e che, allo stato degli atti, non emergevano palesi vizi di illegittimità tali da giustificare misure cautelari prima della conclusione della procedura concorsuale, salva ogni ulteriore valutazione nella fase di merito. Ha inoltre rilevato, sul piano processuale, la mancata notificazione del ricorso alle amministrazioni indicate come litisconsorti necessari dalla normativa richiamata. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio dedotto è stato ritenuto meramente eventuale, poiché fondato sulla prospettata imminente approvazione della graduatoria finale — non ancora impugnata — e sulle successive immissioni in ruolo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari nel processo amministrativo, con particolare riguardo al fumus boni iuris e al periculum in mora.

  • art. 12-bis, comma 4, d.l. 6 giugno 2022, n. 68, convertito dalla l. 5 agosto 2022, n. 108

    Il TAR ha rilevato la mancata notificazione del ricorso alle amministrazioni individuate dalla disposizione come litisconsorti necessari.

  • art. 43 c.p.a.

    È stato richiamato dai ricorrenti per riservarsi la proposizione di motivi aggiunti avverso la graduatoria finale, al momento della sua pubblicazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la contestazione di atti meramente endoprocedimentali relativi agli esiti e ai punteggi di una procedura concorsuale non giustifica la sospensione quando, allo stato degli atti, non emergano vizi palesi di illegittimità e la procedura non sia ancora conclusa.
  • Il periculum in mora non è configurabile in termini sufficienti quando il pregiudizio prospettato dipenda dall’approvazione futura della graduatoria e da successive immissioni in ruolo, qualora la graduatoria non sia ancora stata adottata o impugnata e il danno resti meramente eventuale.
  • La mancata notificazione del ricorso alle amministrazioni individuate dalla legge come litisconsorti necessari costituisce una criticità processuale rilevante anche nella fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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