Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11997/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 cod. strada), deducendo molteplici vizi: nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio per notificazione al difensore anziché al domicilio eletto; nullità del decreto penale di condanna per tardività della richiesta oltre sei mesi dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato; nullità degli accertamenti alcolemici per mancato avviso della facoltà di farsi assistere da difensore, mancata comunicazione di deposito al difensore e per mancata prova di omologazione/revisione dell'etilometro; violazione del diritto alla prova contraria per rifiuto di escutere testimoni non inclusi nella lista e per revoca di testimone ammesso senza consenso; uso in sentenza di documentazione del PM non acquisita al fascicolo del dibattimento; insufficienza di prova che l'imputato abbia effettivamente posto alla guida il veicolo; e censura del trattamento sanzionatorio per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e riduzione della sanzione accessoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto che la sentenza di primo grado fosse stata decisa con lettura del dispositivo e motivazione depositata il 19 settembre 2025 (motivazioni depositate telematicamente alle 14:06), per cui i termini per impugnare si sono prescritti entro il 4 ottobre 2025 (termine di 15 giorni ai sensi dell'art. 585 c.1 lett. a) o, alternativamente, il termine di 30 giorni ai sensi della lett. b) scadente il 3 novembre 2025). Il ricorso è stato invece presentato il 4 novembre 2025, oltre i termini. La Corte ha inoltre precisato che non si applica la proroga di 15 giorni per l'imputato dichiarato assente (art. 585 c.1-bis) perché l'imputato era stato tradotto e aveva partecipato al processo, con conseguente cessazione di fatto dello status di assente anche in assenza di formale revoca. Per le stesse ragioni la questione relativa alla decorrenza in caso di scadenza nel giorno di sabato non ha consentito alcuna proroga. Essendo il ricorso inammissibile e non sussistendo colpa nella determinazione dell'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada, comma 2, lett. c) e comma 2-sexies

    Norma sostanziale che disciplina la guida in stato di ebbrezza; è la fattispecie di reato per la quale il ricorrente era stato condannato. La Corte non ha esaminato profili di merito relativi all'accertamento dell'ebbrezza essendo il ricorso inammissibile.

  • art. 585 cod. proc. pen., comma 1, lett. a) e lett. b)

    Stabilisce i termini per proporre ricorso in cassazione (15 giorni in caso di lettura del dispositivo con motivazione resa in udienza; 30 giorni in altri casi). La Corte ha applicato tali termini ritenendo decaduto il diritto di impugnare per tardività.

  • art. 585 cod. proc. pen., comma 1-bis

    Prevede una proroga di 15 giorni del termine per l'imputato dichiarato assente. La Corte ha interpretato che tale proroga non si applica quando l'imputato, pur formalmente dichiarato assente in precedenza, è stato tradotto e ha partecipato effettivamente al processo; la sostanza della situazione (presenza effettiva) prevale sulla forma.

  • art. 586 cod. proc. pen.

    Norma che consente il ricorso per cassazione avverso ordinanze. È richiamata in ordine alla impugnazione delle ordinanze rese nel corso del procedimento, ma la Corte non ha esaminato nel merito tali censure per inammissibilità del ricorso.

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)

    Dispositivo che definisce i motivi di ricorso per cassazione (tra cui la violazione di legge per motivi relativi alle ordinanze). La censura è stata prospettata dal ricorrente ma non valutata sul merito.

  • art. 172 cod. proc. pen. (richiamato nella giurisprudenza)

    Riguarda la decorrenza dei termini e il caso di scadenza in giorno festivo o prefestivo; la Corte ha ribadito la non prorogabilità del termine quando scade di sabato, richiamando consolidata giurisprudenza che esclude estensioni in tali casi.

  • artt. 420 e 420-bis cod. proc. pen.

    Norme sui presupposti della dichiarazione di assenza o contumacia. La Corte ha sottolineato che la comparizione effettiva dell'imputato fa venire meno lo status di assente/contumace anche in assenza di formale provvedimento di revoca, con effetti sulla decorrenza dei termini.

  • art. 468 cod. proc. pen., comma 4

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto alla prova contraria; non è stato invece esaminato dalla Corte per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • art. 495 cod. proc. pen., comma 4-bis

    Richiamato in relazione alla revoca di un testimone già ammesso; la questione non è stata valutata nel merito a causa dell'inammissibilità.

  • art. 431 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'acquisizione di documenti al fascicolo del dibattimento; la Corte non ha deciso sul merito di tale censura.

Massime di principio

  • I termini per proporre ricorso per cassazione devono essere rispettati con rigore: la decorrenza parte dalla lettura del dispositivo e dal deposito delle motivazioni se rese in udienza, e la mancata osservanza comporta l'inammissibilità.
  • La proroga ordinaria dei termini quando la scadenza cade in giorno festivo o prefestivo non si estende automaticamente al sabato: la giurisprudenza maggioritaria esclude la proroga per la scadenza cadente di sabato.
  • La proroga di termine prevista per l'imputato dichiarato assente non si applica se l'imputato è stato effettivamente tradotto e ha partecipato al processo: la situazione di fatto (presenza) prevale sulla forma (dichiarazione di assenza non revocata formalmente).
  • Se si sollevano molteplici vizi processuali e di merito, è essenziale assicurare la tempestività dell'impugnazione; l'inammissibilità per tardività impedisce la valutazione nel merito di tutte le questioni sottoposte.
  • Quando si contesta la regolarità di notifiche, accertamenti tecnici o l'ammissione di prove, tali censure vanno comunque proposte e preservate entro i termini di legge, altrimenti si rischia che il giudice di legittimità non le esamini per ragioni procedurali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.