Cassazione Penale, Sentenza n. 33305/2026 del 10/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato ha impugnato per cassazione l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva accolto solo parzialmente la richiesta di riesame, annullando il sequestro limitatamente a una carabina ad aria compressa e confermandolo per il resto. Il ricorso riguardava beni sequestrati nell'ambito di indagini per estorsione e istigazione al suicidio. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 253 e 324 c.p.p. e l'apparenza della motivazione, sostenendo che il sequestro probatorio fosse stato disposto non per accertare il fatto-reato, ma per verificare le dichiarazioni dell'indagato e la sua linea difensiva. Con il secondo motivo è stata censurata l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'indagato alla polizia giudiziaria, in assenza del difensore e degli avvisi previsti dall'art. 64 c.p.p., sostenendo che non fossero spontanee perché rese durante una perquisizione e in un contesto di pressione investigativa. Con il terzo motivo è stata contestata la sussistenza del fumus commissi delicti dell'estorsione, in relazione a un video nel quale l'indagato avrebbe sottratto una somma di denaro alla persona offesa, restituendola poco dopo; secondo il ricorrente, la restituzione avrebbe escluso il profitto e il danno, consentendo al più di ravvisare il tentativo. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 324 e 178 c.p.p. e la lesione del diritto di difesa per la mancata acquisizione della registrazione video e delle sommarie informazioni testimoniali richiamate nel decreto di autorizzazione all'acquisizione dei dati telefonici e telematici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi aspecifici, manifestamente infondati o comunque non consentiti. Ha premesso che, contro le ordinanze in materia di sequestro probatorio o preventivo, il ricorso è ammesso soltanto per violazione di legge, comprendente gli errori di diritto o di procedura e i vizi motivazionali radicali, tali da rendere la motivazione mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale sulla pertinenza probatoria dei beni sequestrati, individuati nei fogli manoscritti e nel caricabatterie, e sulla loro utilità per verificare rapporti economici, eventuali tracce della persona offesa e circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Ha ritenuto utilizzabili, nella fase procedimentale e nell'incidente cautelare, le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria senza difensore e senza gli avvisi dell'art. 64 c.p.p., osservando che il ricorrente aveva formulato soltanto congetture sulla coercizione o sollecitazione e che il Tribunale aveva motivatamente escluso tali condizionamenti. Quanto all'estorsione, ha rilevato che nel riesame del sequestro il giudice deve verificare l'astratta configurabilità del reato e l'idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini, senza svolgere un giudizio pieno sulla fondatezza dell'accusa; nel caso concreto, il video evidenziava una violenza agita e reiterata, ritenuta idonea a rendere ragionevolmente ipotizzabile il reato e utile l'attività investigativa. Ha infine ritenuto generica e manifestamente infondata la doglianza sulla mancata acquisizione dei supporti video e delle sommarie informazioni, anche perché il ricorrente non aveva spiegato la loro concreta rilevanza difensiva e gli esiti della videoregistrazione erano già riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 253 c.p.p.
Il sequestro probatorio deve essere sorretto da una motivazione sulla pertinenza dei beni al reato e sulla concreta finalità probatoria perseguita.
art. 324 c.p.p.
Disciplina il riesame del provvedimento di sequestro; il termine per la trasmissione degli atti su cui il provvedimento si fonda ha natura meramente ordinatoria.
art. 63 c.p.p.
È richiamato in relazione alla disciplina delle dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagato.
art. 64 c.p.p.
Le dichiarazioni spontanee dell'indagato rese alla polizia giudiziaria possono essere utilizzate nella fase procedimentale anche senza gli avvisi previsti da tale disposizione, purché sia verificata la libertà della decisione dichiarativa.
art. 350 c.p.p.
È richiamato con riferimento alle dichiarazioni rese dall'indagato alla polizia giudiziaria.
art. 191 c.p.p.
È richiamato dalla doglianza relativa all'utilizzabilità delle dichiarazioni dell'indagato.
art. 629 c.p.
La configurabilità astratta dell'estorsione rientra nel fumus commissi delicti valutabile dal giudice del riesame del sequestro; la restituzione del denaro non esclude, nella fase cautelare reale, la necessità di ulteriori indagini quando gli elementi disponibili rendano ragionevolmente ipotizzabile il reato.
art. 178 c.p.p.
È richiamato in relazione alla dedotta violazione del diritto di difesa.
art. 309 c.p.p.
Il principio relativo alla non necessaria trasmissione dei supporti informatici, quando gli esiti delle videoriprese siano riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria, è stato ritenuto trasferibile al riesame del sequestro.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando sussistano profili di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Prevede l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro un'ordinanza in materia di sequestro probatorio o preventivo, la violazione di legge comprende gli errori di diritto o di procedura e soltanto i vizi motivazionali radicali, tali da rendere la motivazione mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; non consente una generale rivalutazione del merito.
- La motivazione del sequestro probatorio deve indicare, in relazione al fatto ipotizzato e alla natura dei beni, perché le cose costituiscano corpo del reato o siano pertinenti al reato e quale concreta finalità probatoria giustifichi il vincolo; è sufficiente una motivazione calibrata sulle caratteristiche del caso, mentre non basta il mero richiamo alle disposizioni di legge.
- Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria, senza il difensore e senza gli avvisi previsti dall'art. 64 c.p.p., possono essere utilizzate nella fase procedimentale e nell'incidente cautelare, purché emerga con chiarezza che la decisione di rendere le dichiarazioni sia stata libera; la mera contestualità con un'attività investigativa invasiva non dimostra, da sola, coercizione o sollecitazione.
- Nel riesame di un sequestro probatorio, il fumus commissi delicti richiede la verifica dell'astratta configurabilità del reato e dell'idoneità degli elementi disponibili a rendere utili ulteriori indagini, non un giudizio definitivo sulla fondatezza dell'accusa.
- Quando è ipotizzato un delitto tentato, nel riesame del sequestro il giudice deve verificare anche l'idoneità e l'univocità degli atti, valutate ex ante sulla base della condotta e delle modalità dell'azione, poiché tali requisiti incidono sulla ragionevole ipotizzabilità concreta del reato.
- Nel riesame del sequestro non è necessariamente indispensabile trasmettere il supporto informatico contenente una videoregistrazione quando gli esiti della stessa siano adeguatamente riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria e il ricorrente non dimostri la concreta rilevanza dell'acquisizione integrale per la difesa.
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