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Sentenza

Sentenza n. 4947/2026 - Napoli, Sezione 6

per la declaratoria di illegittimità e per l’annullamento del silenzio serbato sulla istanza di accesso a mezzo pec al Comune di Teverola in data 10.3.2026.

Giustizia amministrativa202602513

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Teverola sull’istanza di accesso agli atti presentata il 10 marzo 2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (utente del servizio idrico)

Prevale il privato

La controversia

Il condominio, destinatario di una richiesta di pagamento di euro 2.190,00 per il servizio idrico integrato relativo all’anno 2020, riferisce che l’atto trae origine da precedenti atti mai notificati. Con PEC del 10 marzo 2026 ha presentato un’istanza di accesso ex artt. 22 e seguenti l. n. 241/1990, chiedendo copia del contratto di fornitura, della situazione economica dell’utenza, delle fatture, degli avvisi di accertamento esecutivo, delle relazioni di notifica, dei solleciti, degli atti di pignoramento, delle messe in mora e degli atti interruttivi della prescrizione. Deduce la propria legittimazione all’accesso e l’illegittimità del silenzio comunale, sostenendo che la documentazione è necessaria per ricostruire l’iter di formazione e notificazione della pretesa creditoria e per valutare l’eventuale esercizio di iniziative difensive.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso, riconoscendo al condominio un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza della documentazione richiesta, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990. L’interesse deriva dal collegamento tra gli atti richiesti e la posizione del condominio quale soggetto passivo della pretesa creditoria comunale. L’accesso è ritenuto funzionale alla verifica preventiva della correttezza e legittimità dell’attività amministrativa svolta nella fase precedente l’emanazione e la notificazione dell’avviso di accertamento e non è subordinato alla proposizione di un successivo giudizio di impugnazione. Il silenzio dell’amministrazione ha leso l’interesse conoscitivo e impedito la verifica dell’iter procedimentale seguito dal Comune. Il Comune è quindi ordinato a esibire la documentazione richiesta, consentendo l’estrazione di copia, oppure ad attestare l’inesistenza o il mancato possesso degli atti, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia è nominato commissario ad acta il Prefetto di Caserta o un dirigente da lui delegato, con incarico da eseguire nei successivi trenta giorni; l’eventuale compenso è posto a carico del Comune. Le spese di lite sono compensate, in ragione delle peculiarità della controversia e della possibile disponibilità del condominio di almeno parte della documentazione richiesta.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    interesse diretto, concreto e attuale

    La titolarità di una posizione soggettiva incisa da una pretesa creditoria dell’amministrazione fonda il diritto di accedere agli atti relativi all’iter di formazione e notificazione della pretesa, quando la conoscenza sia funzionale alla tutela della posizione stessa.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio

    La sentenza di accoglimento dell’azione in materia di accesso può imporre all’amministrazione gli adempimenti necessari a rendere effettiva la tutela riconosciuta.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza

    Il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di inerzia.

Massime di principio

  • Il soggetto destinatario di una pretesa creditoria amministrativa ha un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti relativi alla formazione, notificazione e riscossione della pretesa, quando la conoscenza della documentazione sia funzionale alla verifica della sua legittimità e all’eventuale esercizio di difese.
  • L’accesso difensivo e strumentale alla verifica preventiva dell’azione amministrativa non presuppone la già avvenuta proposizione di un giudizio di impugnazione né è escluso dalla mera eventualità di una futura iniziativa giurisdizionale.
  • In caso di accoglimento dell’azione avverso il silenzio sull’istanza di accesso, il giudice può ordinare all’amministrazione di esibire gli atti, consentire l’estrazione di copia oppure attestare l’inesistenza o il mancato possesso della documentazione richiesta.
  • Il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza di cognizione, con efficacia subordinata all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione per adempiere all’ordine di accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoGiudizio di ottemperanza
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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