Cassazione Penale, Ordinanza n. 20118/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il tribunale dell'esecuzione aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con una precedente sentenza di condanna, ritenendo non adempiuto entro sei mesi dall'irrevocabilità l'obbligo, posto a carico del condannato quale condizione del beneficio, di pagare 6.000 euro alla persona offesa. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la dichiarazione della persona offesa di non avere nulla a pretendere avrebbe dovuto essere considerata come prova della sopravvenuta impossibilità di adempiere e, comunque, come fatto idoneo a escludere rilievo al mancato pagamento dell'obbligazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto incontestato il mancato pagamento nel termine di sei mesi e ha osservato che la rinuncia della persona offesa, intervenuta dopo la scadenza del termine, è priva di rilievo rispetto all'inadempimento della condizione apposta alla sentenza. Inoltre, tale documentazione non dimostra di per sé che, durante il periodo utile e prima della scadenza, il condannato si sia trovato in una impossibilità non volontaria di adempiere. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 163 c.p.
La sospensione condizionale può essere subordinata all'adempimento di obblighi; il mancato adempimento della condizione nel termine rileva ai fini della revoca del beneficio.
art. 168 c.p.
La revoca della sospensione condizionale consegue al mancato rispetto delle condizioni poste dalla sentenza di condanna.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche a una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di revoca della sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma alla persona offesa, ciò che rileva è l'inadempimento entro il termine fissato dalla sentenza, non la successiva rinuncia della persona offesa all'obbligazione civile.
- La rinuncia della persona offesa intervenuta dopo la scadenza del termine non elide ex post l'inadempimento della condizione né rende irrilevante la revoca del beneficio.
- Chi deduce l'impossibilità di adempiere deve allegare e dimostrare, per l'intero periodo utile e fino alla scadenza del termine, una impossibilità non dipendente da scelta volontaria; una mera dichiarazione successiva della persona offesa non basta a provarla.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una diversa lettura del materiale argomentativo e probatorio già valutato dal giudice di merito, se le doglianze non evidenziano reali violazioni di legge o vizi motivazionali emergenti dal provvedimento impugnato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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