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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1605/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Sostiene che i fatti erano di obiettiva modestia (cessione di modiche quantità di marijuana in due occasioni), che era presente una sola precedente condanna per patteggiamento (che secondo il ricorrente non dovrebbe avere la stessa efficacia di una ordinaria condanna) e che le attenuanti generiche riconosciute avrebbero dovuto far prevalere la particolare tenuità.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha confermato che la fattispecie di lieve entità prevista dal comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990 e la causa di non punibilità per particolare tenuità di cui all'art. 131-bis c.p. sono discipline diverse e richiedono valutazioni distinte. Ha ritenuto rilevante il precedente specifico dell'imputato, anche se derivante da patteggiamento, in quanto la sentenza di patteggiamento "è equiparata a una pronuncia di condanna" salvo riabilitazione; inoltre ha considerato la reiterazione del medesimo comportamento (tre occasioni: la precedente da patteggiamento più le due del procedimento impugnato) come espressione di abitualità. La recidiva specifica infraquinquennale, pur neutralizzata dalle attenuanti, impedisce il riconoscimento della tenuità. Conseguentemente non sono stati riconosciuti i benefici ex art. 131-bis e la sentenza di merito (condanna a 4 mesi di reclusione e 688 euro di multa) è stata confermata; il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309/1990

    La fattispecie di lieve entità ai sensi del comma 5 riguarda una valutazione specifica in tema di stupefacenti (mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza) e non coincide teleologicamente con la causa di non punibilità per particolare tenuità.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità si fonda su una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, dell'entità del danno o del pericolo e del carattere non abituale del comportamento; esistono condizioni ostative tassative (comma 3) come l'abitualità che possono escluderne l'applicabilità.

  • art. 445 c.p.p., comma 1-bis

    "è equiparata a una pronuncia di condanna"

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) è normalmente equiparata a una pronuncia di condanna e pertanto rileva ai fini della valutazione della recidiva e dell'esclusione della tenuità, salvo il caso di riabilitazione che estingue le conseguenze penali della predetta sentenza.

  • art. 131-bis, comma 3 c.p.

    Stabilisce condizioni ostative al riconoscimento della particolare tenuità, tra cui l'abitualità del comportamento; la corte ha ritenuto che la reiterazione degli illeciti integri tale abitualità nel caso concreto.

  • Sez. Un., n. 18891 del 27 gennaio 2022 (giurisprudenza)

    Principio secondo cui la pluralità di reati unificati nella continuazione non esclude di per sé l'applicabilità della particolare tenuità, che richiede una valutazione complessiva e multilivello; tuttavia tale principio non impedisce al giudice di ritenere la tenuità esclusa quando la pluralità manifesti una tendenza abituale delittuosa, come nel caso di specie.

  • Sez. V, n. 44092 del 13 maggio 2016 (giurisprudenza)

    Ha chiarito che la riabilitazione annulla le conseguenze penali della sentenza di patteggiamento e, quindi, impedisce che tale sentenza rilevi come precedente ai fini della tenuità; in assenza di riabilitazione invece il patteggiamento rileva come condanna.

Massime di principio

  • La fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990) e la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) sono distinte: l'applicazione dell'una non implica automaticamente l'applicazione dell'altra.
  • Una sentenza di patteggiamento è, salvo riabilitazione, equiparata a una condanna e rileva ai fini della valutazione della recidiva e dell'abitualità del comportamento.
  • La mera pluralità di reati unificati dalla continuazione non esclude per sé la particolare tenuità: occorre una valutazione complessiva che consideri natura e gravità degli illeciti, modalità, motivazioni, conseguenze, periodo temporale e abitualità.
  • La presenza di una recidiva specifica infraquinquennale (anche se attenuata) può impedire il riconoscimento della particolare tenuità se impedisce di considerare decorso il termine utile previsto dalla norma.
  • Per ottenere il beneficio della particolare tenuità è necessario dimostrare non solo la modesta entità del fatto, ma anche l'assenza di elementi indicativi di abitualità o di elevato grado di colpevolezza.
  • In situazioni analoghe valutare sempre: (a) se esistono precedenti rilevanti e se sono stati estinti o riabilitati; (b) la ripetizione della condotta nel tempo; (c) la quantità e qualità della sostanza nel caso di stupefacenti; (d) gli elementi soggettivi della condotta.

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