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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33066/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un'ex dipendente aveva ottenuto dal Tribunale di Milano l'ammissione allo stato passivo, in via privilegiata, di un credito di euro 13.591,01 a titolo di premio di collaborazione riferito agli anni 2013-2019. Il tribunale aveva rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società in amministrazione straordinaria e aveva ritenuto che il premio, pur previsto in accordi collettivi aziendali del 2013 e del 2018 subordinati a risultati prefissati, costituisse in realtà una componente retributiva accessoria, non modificabile in peius dalla contrattazione collettiva successiva rispetto alla pattuizione individuale che lo prevedeva senza condizioni, richiamando l'art. 2077, comma 2, c.c. La società ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che il giudice non avesse considerato l'accordo del 12 luglio 2013, l'asserita approvazione assembleare dei lavoratori, la conferma nel contratto collettivo del 2018 e il comportamento concludente o acquiescente della lavoratrice; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., sostenendo che il termine quinquennale di prescrizione dei crediti di lavoro dovesse decorrere anche in costanza di rapporto, poiché dopo la l. n. 92/2012 il sistema di tutele contro il licenziamento illegittimo sarebbe comunque sufficientemente stabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non specificava adeguatamente, ai sensi degli artt. 366, comma 1, nn. 4 e 6, e 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dove e in quale sede processuale fossero state allegate le circostanze asseritamente pacifiche e non esaminate dal tribunale. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ribadito il principio già affermato in giurisprudenza secondo cui, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato come configurato dalla l. n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, non essendovi un regime di stabilità assistito da tutela adeguata e predeterminata, per i diritti non ancora prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92/2012 la prescrizione quinquennale decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c. La società ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    norma processuale posta a base dell'opposizione allo stato passivo accolta dal tribunale

  • art. 2077, comma 2, c.c.

    richiamato dal tribunale per affermare che la pattuizione individuale più favorevole non può essere modificata in peius dalla contrattazione collettiva successiva

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo richiede specifica indicazione del fatto e del suo percorso processuale

  • art. 115 c.p.c.

    invocato come parametro della dedotta omessa considerazione di fatti asseritamente pacifici

  • art. 116 c.p.c.

    invocato come parametro della dedotta falsa valutazione delle risultanze processuali

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    il ricorso deve specificare in modo puntuale le circostanze dedotte e la loro precisa allegazione processuale

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    prevede la prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro; nel caso, la decorrenza è stata esclusa in costanza di rapporto

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i crediti di lavoro protetti, ciò avviene dalla cessazione del rapporto

  • L. n. 92/2012

    ha modificato il sistema delle tutele contro il licenziamento illegittimo, ma non ha ripristinato un regime di stabilità sufficiente a far decorrere la prescrizione durante il rapporto

  • art. 18 L. 300/1970

    la riforma del 2012 viene richiamata con riferimento alla disciplina dei rimedi contro il licenziamento illegittimo

  • d.lgs. n. 23/2015

    parte del quadro normativo considerato dalla Corte per escludere un regime di stabilità del rapporto

  • art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015

    limitato alle parole "di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio"

    la pronuncia costituzionale richiamata ha confermato la possibilità di una tutela anche solo monetaria, purché ragionevole

  • sentenza Corte cost. n. 194/2018

    richiamata per affermare che il legislatore può prevedere un rimedio risarcitorio-monetario invece della reintegrazione, purché ragionevole

  • sentenza Cass. n. 26246/2022

    ha affermato che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come disciplinato dalle riforme del 2012 e 2015, non è assistito da un regime di stabilità e che la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non indica in modo specifico quale circostanza sia stata allegata, in quale sede processuale e con quali atti, e se il fatto non risulta già emergente dalla sentenza impugnata.
  • In tema di crediti di lavoro, per i diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro quando il rapporto a tempo indeterminato non sia assistito da un regime di stabilità adeguato e predeterminato.
  • La modificazione peggiorativa di un trattamento individuale più favorevole da parte della contrattazione collettiva successiva non può operare ove incida su un elemento retributivo già entrato nel contenuto del contratto individuale, ma la relativa deduzione deve essere sorretta da allegazioni processuali puntuali e specifiche.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., rileva non solo l'esistenza astratta del diritto, ma anche la concreta possibilità di farlo valere senza un condizionamento incompatibile con la tutela del lavoratore in costanza di rapporto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamentoRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazioneGiustificato motivo
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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