Ordinanza n. 2433/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare contro il subentro della seconda aggiudicataria nella fornitura
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa fornitrice uscente ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lombardia che aveva respinto la richiesta di sospensione degli atti concernenti la cessazione della fornitura in proroga e il programmato subentro della seconda aggiudicataria. Dal testo non risultano specificati ulteriori motivi di censura dell’ordinanza di primo grado. L’appellante ha sostenuto, in sostanza, la prevalenza del proprio interesse a proseguire temporaneamente la fornitura in proroga.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo condivisibile la valutazione del TAR secondo cui, nel bilanciamento degli interessi, l’interesse dell’impresa uscente a proseguire la fornitura in proroga è recessivo rispetto all’esigenza dell’Amministrazione e dell’aggiudicataria di svolgere le attività prodromiche necessarie al subentro della seconda aggiudicataria nei tempi programmati. Il Collegio ha precisato che, qualora tali tempi non fossero rispettati, l’appellante avrebbe potuto chiedere l’anticipazione dell’udienza di merito già fissata dinanzi al TAR, osservando che sarebbe stato opportuno fissarla più ravvicinata anche alla luce dell’art. 120, comma 6, c.p.a. Le spese del grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dell’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.
art. 120 c.p.a.
Richiamato in relazione al rito applicabile alle controversie in materia di contratti pubblici.
art. 120, comma 6, c.p.a.
Il Collegio ne richiama le stringenti previsioni per sottolineare l’opportunità di una fissazione più ravvicinata dell’udienza di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare relativo alla prosecuzione in proroga di una fornitura pubblica, l’interesse dell’operatore economico uscente può essere ritenuto recessivo rispetto all’interesse pubblico e a quello dell’aggiudicatario subentrante a completare tempestivamente le attività prodromiche al subentro, quando i tempi programmati risultino compatibili con la continuità dell’approvvigionamento.
- Il bilanciamento cautelare degli interessi può giustificare il rigetto della domanda di sospensione quando la misura richiesta determinerebbe il differimento del subentro dell’aggiudicatario e ostacolerebbe le attività organizzative necessarie all’avvio della nuova fornitura.
- Se i tempi di subentro programmati non vengono rispettati, la parte interessata può sollecitare l’anticipazione dell’udienza di merito già fissata, ferma restando la necessità di una tutela cautelare tempestiva nelle controversie soggette al rito appalti.
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