Ordinanza n. 210/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Titolo Unico rilasciato dall’Unione dei Comuni della Valconca a un’impresa operante nel settore delle infrastrutture wireless per la realizzazione di una nuova infrastruttura di telecomunicazioni, all’esito di conferenza di servizi simultanea
Esito
Favorevole al resistente (unione di comuni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento del Responsabile del SUAP con cui è stato rilasciato a un’impresa il Titolo Unico conclusivo di una conferenza di servizi simultanea, ai sensi degli artt. 14-ter e seguenti della l. 241/1990, per la realizzazione di una nuova infrastruttura per impianti di telecomunicazioni ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. 259/2003, destinata a essere realizzata nel territorio comunale e finanziata con fondi PNRR. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente le singole censure di merito articolate dal Comune. La controinteressata ha sollevato plurime questioni processuali, ritenute dal TAR prima facie potenzialmente fondate, in particolare quanto alla possibilità di esperire il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in relazione alla specifica tipologia di procedura controversa.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In rito, ha rilevato che le plurime questioni sollevate dalla controinteressata, pur richiedendo un esame approfondito nella fase di merito, apparivano a un primo esame dotate di profili di fondatezza, soprattutto con riguardo alla possibilità di utilizzare il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per la particolare procedura oggetto di giudizio. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto che le censure proposte dal Comune non presentassero, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, profili meritevoli di favorevole considerazione. Nel bilanciamento degli interessi, anche in ragione della tipologia dell’intervento e del suo finanziamento mediante fondi PNRR, sono prevalse le esigenze rappresentate dall’amministrazione resistente e dalla controinteressata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 14-ter l. 241/1990
Richiamato quale base normativa della conferenza di servizi simultanea in modalità sincrona conclusasi con il rilascio del Titolo Unico.
artt. 14-ter e seguenti l. 241/1990
Richiamati per la procedura di conferenza di servizi posta a fondamento del provvedimento impugnato.
artt. 43, 44 e 49 d.lgs. 259/2003
Richiamati quali disposizioni in base alle quali è stato rilasciato il titolo per la realizzazione della nuova infrastruttura per impianti di telecomunicazioni.
art. 55 c.p.a.
Applicato per la decisione sulla domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
Massime di principio
- Nella fase cautelare il giudice può rilevare la prima apparenza di fondatezza di questioni processuali sollevate dalla controinteressata, rinviandone tuttavia l’approfondimento alla fase di merito, senza definire anticipatamente il giudizio.
- La concessione della tutela cautelare richiede che le censure dedotte presentino un fumus boni iuris apprezzabile secondo la cognizione sommaria propria della fase cautelare; in mancanza, la sospensione dell’atto deve essere respinta.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, la tipologia dell’intervento e il suo finanziamento mediante fondi PNRR possono concorrere a far prevalere le esigenze dell’amministrazione e del beneficiario dell’atto rispetto all’interesse alla sospensione, quando non emerga un fumus favorevole.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 8 lug 2026Ordinanza n. 394/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 8 lug 2026Ordinanza n. 395/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 8 lug 2026Ordinanza n. 396/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 8 lug 2026Ordinanza n. 397/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 8 lug 2026Ordinanza n. 296/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 8 lug 2026Ordinanza n. 297/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →