Sentenza n. 846/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato sulla diffida del 22 maggio 2024, volta a ottenere la demolizione di un manufatto abusivo e l’esecuzione di un precedente provvedimento di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il condominio ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni intimate e del controinteressato di provvedere sulla diffida del 22 maggio 2024, relativa alla demolizione di un abuso edilizio già accertato con sentenze passate in giudicato. Ha inoltre chiesto l’annullamento del silenzio-rifiuto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inerzia e l’esecuzione del provvedimento di demolizione mediante nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto un’istruttoria, rilevando la necessità di acquisire la prova della notificazione del ricorso al Comune di Cosenza. Il ricorrente non ha depositato il file .eml attestante la notificazione tramite PEC e ha chiesto la rimessione in termini per errore scusabile, deducendo l’impossibilità di conservare i messaggi inviati da parte del gestore PEC e la perdita dei dati a seguito di gravi problemi informatici e della sostituzione del computer. Non ha tuttavia fornito prova di tali circostanze né ha provveduto a una nuova notificazione del ricorso, anche in forma cartacea. Inoltre, la Prefettura di Cosenza ha dichiarato di non aver ricevuto la diffida, che risultava indirizzata al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura dello Stato e non alla Prefettura.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata prova della notificazione al Comune di Cosenza, individuato quale primo destinatario della diffida. La mancata costituzione del Comune non esonerava il ricorrente dall’onere di dimostrare la regolare instaurazione del contraddittorio. È stata respinta la richiesta di rimessione in termini ex art. 37 c.p.a., poiché il ricorrente non ha provato né il malfunzionamento del gestore PEC e la mancata conservazione dei messaggi, né i gravi problemi informatici che avrebbero reso irrecuperabili le ricevute di notificazione. Il Collegio ha ribadito che l’errore scusabile è istituto eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto provati in giudizio. La chiamata in giudizio della Prefettura non poteva supplire alla mancata notificazione al Comune, anche perché la diffida non risultava correttamente indirizzata alla Prefettura. Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione formale delle parti intimate.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; nel caso concreto il giudizio non è stato esaminato nel merito per la mancata prova della notificazione al Comune destinatario della diffida.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini per errore scusabile ha carattere eccezionale e può essere concessa, in deroga alla perentorietà dei termini processuali, solo in presenza di oggettive ragioni di incertezza sul diritto o di gravi impedimenti di fatto adeguatamente provati.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, la parte ricorrente deve fornire la prova della notificazione del ricorso all’amministrazione destinataria dell’istanza o della diffida, anche quando l’amministrazione non si sia costituita in giudizio; la mancata prova della notificazione comporta l’inammissibilità del ricorso.
- La rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a. è un rimedio eccezionale e di stretta interpretazione, concedibile soltanto in presenza di oggettive ragioni di incertezza giuridica o di gravi impedimenti di fatto, che devono essere provati dalla parte interessata.
- La mera allegazione del malfunzionamento del gestore PEC, della mancata conservazione dei messaggi o della perdita dei dati informatici non è sufficiente a ottenere la rimessione in termini se tali circostanze non sono documentate in giudizio.
- La notificazione del ricorso a un’amministrazione diversa da quella destinataria della diffida non supplisce alla mancata notificazione all’amministrazione principalmente coinvolta, né consente di superare il difetto di instaurazione del contraddittorio.
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