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Provvedimento

Prescrizioni e divieto del Garante n. 314 del 29/04/2026

Provvedimento del 29 aprile 2026

Garante Privacy314

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ritenuto illecito il trattamento consistente nella pubblicazione su un profilo social di immagini di figli minori infraquattordicenni da parte della madre, in assenza del consenso dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale. Ha escluso che la finalità affettiva, il numero limitato di foto o le impostazioni di privacy possano sostituire una valida base giuridica. Dispone quindi il divieto di ulteriore trattamento delle immagini sui social network senza il consenso di entrambi i genitori e ammonisce la titolare, ordinando anche l’annotazione nel registro interno e chiedendo riscontro sulle misure adottate.

Divieto e ammonimento nei confronti della madre per la pubblicazione sui social delle immagini dei figli minori infraquattordicenni senza il consenso dell’altro genitore

Divieto di pubblicazione sui social di immagini di minori senza consenso di entrambi i genitori

Il Garante ha esaminato un reclamo relativo alla pubblicazione, su un profilo Facebook della madre, di immagini dei figli minori infraquattordicenni in assenza del consenso del padre, anch’egli titolare della responsabilità genitoriale. Il procedimento ha riguardato la liceità della divulgazione online di immagini di minori in ambito social, con particolare attenzione al necessario fondamento giuridico del trattamento.

Origine del reclamo e posizione delle parti

Il reclamo è stato presentato dal padre dei minori, che ha chiesto di vietare la prosecuzione della pubblicazione delle immagini in mancanza del suo consenso. Egli ha rappresentato il rischio connesso alla diffusione online di contenuti relativi ai figli e ha escluso la possibilità di ricondurre il caso alla mera sfera domestica.

La madre ha sostenuto di aver pubblicato un numero limitato di fotografie raffiguranti i figli in contesti di vita quotidiana, senza contenuti pregiudizievoli, con finalità affettive e relazionali. Ha inoltre affermato che il dissenso dell’altro genitore non renderebbe di per sé illecito il trattamento, specie in assenza di un danno concreto o di un rischio specifico per i minori.

Inquadramento normativo richiamato dal Garante

L’Autorità ha richiamato l’art. 2-quinquies del Codice privacy, che in attuazione dell’art. 8, par. 1, GDPR attribuisce al minore che ha compiuto 14 anni la facoltà di esprimere un valido consenso, mentre per i minori infraquattordicenni è necessario il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. È stato inoltre richiamato il Considerando 38 del GDPR, secondo cui i minori meritano una protezione specifica in ragione della loro particolare vulnerabilità.

Il Garante ha poi ribadito che la pubblicazione di immagini di minori sui social network è soggetta a limiti particolari, perché Internet e i social costituiscono una "piazza telematica" in grado di far circolare indiscriminatamente i dati personali. In questo quadro, è stato richiamato l’orientamento giurisprudenziale che considera la pubblicazione di immagini di minori sui social come atto eccedente l’ordinaria amministrazione, richiedente il preventivo consenso di entrambi i genitori, anche in caso di affidamento condiviso.

Valutazione delle difese della titolare

Il Garante ha ritenuto non decisivi gli argomenti difensivi della madre. In particolare, ha escluso che la finalità affettivo-relazionale della pubblicazione, la limitata numerosità delle foto o la loro presunta neutralità facciano venir meno la necessità di una base giuridica valida.

Allo stesso modo, è stata considerata non sufficiente la disponibilità dichiarata dalla titolare a modificare le impostazioni di privacy del profilo o a restringere la visibilità dei contenuti. L’Autorità ha richiamato il proprio precedente orientamento secondo cui non è possibile ritenere stabile la natura "chiusa" di un profilo social, poiché esso può essere modificato e i contenuti possono essere ricondivisi, con conseguente possibile diffusione oltre la cerchia inizialmente prevista.

Illiceità del trattamento accertata

Sulla base degli atti, il Garante ha accertato che la titolare aveva pubblicato immagini dei figli minori infraquattordicenni sul proprio profilo social senza il consenso del reclamante, che esercita congiuntamente la responsabilità genitoriale. Da ciò ha desunto l’assenza di un’idonea base giuridica per il trattamento.

L’Autorità ha pertanto ritenuto integrata la violazione del principio di liceità di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, nonché degli artt. 6, par. 1, lett. a), e 8 GDPR e dell’art. 2-quinquies del Codice.

Misure adottate: divieto e ammonimento

Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il Garante ha disposto nei confronti della madre il divieto di ulteriore trattamento delle immagini dei figli minori con riguardo alla loro pubblicazione sui social network, in assenza del consenso di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Inoltre, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, ha applicato l’ammonimento, ritenendo proporzionato tale strumento anche in considerazione del fatto che la destinataria non risultava già precedentemente destinataria di contestazioni o provvedimenti analoghi.

Adempimenti successivi e rimedi

Il Garante ha disposto l’annotazione delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019.

Ha inoltre invitato la titolare, entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento, a comunicare le iniziative intraprese per darvi completa attuazione, avvertendo che l’eventuale mancato riscontro è sanzionabile ai sensi dell’art. 166 del Codice e dell’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR.

Infine, è stata indicata la possibilità di proporre opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR e degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011.

Punti principali

Origine del procedimento

Il procedimento trae origine dal reclamo del 2 luglio 2025, integrato successivamente, con cui il padre dei minori ha contestato la pubblicazione non autorizzata, sui profili social della madre, di immagini raffiguranti i figli minori infraquattordicenni. Il reclamante ha chiesto di vietare ulteriore trattamento delle immagini in assenza del consenso dell’altro genitore.

Difese della titolare e replica del reclamante

La madre ha sostenuto che le immagini riguardavano momenti di ordinaria quotidianità, privi di contenuti pregiudizievoli, e che la pubblicazione aveva finalità meramente affettive e relazionali. Ha inoltre affermato che l’assenza del consenso di un genitore non comporterebbe automaticamente l’illiceità del trattamento. Il reclamante ha replicato che la pubblicazione su social network esclude l’esenzione domestica, richiede una base giuridica adeguata e non è giustificata né dalla neutralità delle immagini né dalle impostazioni di privacy del profilo.

Valutazioni del Garante sulla base giuridica

L’Autorità ha richiamato l’art. 2-quinquies del Codice e l’art. 8 del GDPR, evidenziando che per i minori infraquattordicenni il consenso deve essere espresso da chi esercita la responsabilità genitoriale. Ha inoltre ricordato il Considerando 38 del GDPR e la giurisprudenza richiamata, secondo cui la pubblicazione di immagini di minori sui social network, quale atto eccedente l’ordinaria amministrazione, richiede il preventivo consenso di entrambi i genitori anche in regime di affidamento condiviso.

Accertamento dell’illiceità del trattamento

Dalla documentazione in atti è emerso che la titolare ha effettivamente pubblicato sul proprio profilo social immagini dei figli minori infraquattordicenni, esercitando congiuntamente la responsabilità genitoriale con il reclamante, ma senza il consenso di quest’ultimo. Il Garante ha ritenuto che né la finalità affettivo-relazionale, né il numero ridotto delle fotografie, né l’assenza di contenuti pregiudizievoli, né la possibilità di modulare la privacy del profilo escludano la necessità di un’idonea base giuridica.

Provvedimenti adottati

Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione del principio di liceità di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, nonché degli artt. 6, par. 1, lett. a), e 8 GDPR e dell’art. 2-quinquies del Codice. Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), ha disposto il divieto di ulteriore trattamento delle immagini dei figli minori sui social network in assenza del consenso di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale. Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), ha inoltre ammonito la madre a munirsi del previo consenso dell’altro genitore per future pubblicazioni.

Ulteriori adempimenti e tutela giurisdizionale

L’Autorità ha disposto l’annotazione delle misure nel registro interno ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019. Ha invitato la titolare, entro 30 giorni, a comunicare le iniziative adottate per dare completa attuazione al provvedimento, avvertendo che il mancato riscontro è punito ai sensi dell’art. 166 del Codice e dell’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR. È stata infine indicata l’opposizione al giudice ordinario ex art. 78 GDPR e artt. 152 Codice e 10 d.lgs. 150/2011.

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