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Sentenza

Sentenza n. 2140/2026 - Milano, Sezione 3

Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 684/2024, depositata il 05.03.2024

Giustizia amministrativa202502709

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore procedente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 684/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per 500 euro ciascun anno. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, che non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il TAR ha precisato che il giudizio non comprendeva le spese di lite liquidate dal giudice ordinario, poiché tali somme erano state distratte in favore del difensore e non era stata proposta ottemperanza relativamente a esse. Il ricorrente aveva inoltre richiesto la penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero rispetto al titolo giudiziale, divenuto definitivo e ritualmente notificato. Ha rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e che l'amministrazione non aveva contestato né l'esistenza né l'ammontare del credito, né aveva fornito indicazioni sull'esecuzione. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. La penalità di mora è stata negata perché, considerato il tempo trascorso e l'entità delle somme, la sua applicazione sarebbe stata manifestamente iniqua. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della tardiva regolarizzazione documentale del ricorrente, che aveva depositato le copie asseverate del titolo e dell'attestazione di passaggio in giudicato solo dopo l'ordine del Tribunale.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il decorso del termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni consente di accertare l'inottemperanza e di ordinare il pagamento.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di verificare l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un titolo giudiziale definitivo e di imporre le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione, compresa la nomina di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato e ritualmente notificata, il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, unitamente all'assenza di pagamento e di contestazioni dell'amministrazione, consente di accertare l'inottemperanza.
  • Quando l'amministrazione non adempie entro il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di compiere gli atti necessari al pagamento entro un ulteriore termine.
  • L'ambito oggettivo dell'ottemperanza è delimitato dal titolo giudiziale azionato: le spese di lite distratte in favore del difensore non sono comprese se il giudizio non è stato promosso anche per la loro esecuzione.
  • La penalità di mora richiesta nel giudizio di ottemperanza può essere negata quando, in relazione al tempo trascorso e all'entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
  • La tardiva produzione da parte del ricorrente della documentazione necessaria a comprovare il titolo e il suo passaggio in giudicato può giustificare la compensazione delle spese processuali, anche in caso di accoglimento dell'ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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