Ordinanza n. 30/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di diniego n. 760090101090 del 19 settembre 2025, relativo alla domanda presentata il 26 agosto 2025 (n. INPS.7600.26/08/2025.0223284).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di diniego relativo a una domanda presentata all'INPS
Esito
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento di diniego n. 760090101090 del 19 settembre 2025, relativo alla domanda presentata il 26 agosto 2025. Nell'ordinanza non sono esposti i motivi di illegittimità dedotti con il ricorso. Il TAR ha rilevato che l'INPS non aveva depositato il provvedimento impugnato e gli atti presupposti, richiamati o ritenuti utili alla decisione.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, ordinando all'amministrazione intimata di depositare, entro il termine previsto dalla legge e in vista dell'udienza di merito del 16 aprile 2026, il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti sulla cui base è stato emanato, quelli citati nel provvedimento e ogni altro atto utile al giudizio. Il Collegio ha precisato che la nozione di atti "utili al giudizio" comprende qualsiasi atto potenzialmente incidente sulla decisione della controversia, anche ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. L'ordinanza non decide la domanda di annullamento e dispone la comunicazione a cura della Segreteria.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
L’Amministrazione deve depositare entro il termine per la costituzione in giudizio il provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio.
La disposizione impone all’amministrazione il deposito del provvedimento impugnato e della documentazione rilevante per la decisione entro il termine di costituzione in giudizio.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l’esibizione di tali atti.
In caso di mancato deposito da parte dell’amministrazione, il giudice può ordinare l’esibizione degli atti necessari o utili alla decisione.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La documentazione utile al giudizio comprende anche gli atti rilevanti per valutare l'eventuale applicazione della disciplina sui vizi formali o procedimentali non invalidanti.
Massime di principio
- Il mancato deposito da parte dell’amministrazione del provvedimento impugnato e degli atti presupposti, richiamati o comunque utili alla decisione legittima il giudice amministrativo a ordinarne l’esibizione ai sensi dell’art. 65, comma 3, c.p.a.
- L’obbligo di deposito dell’amministrazione comprende non soltanto gli atti posti a fondamento del provvedimento e quelli espressamente richiamati, ma anche qualsiasi atto idoneo a incidere sulla decisione della controversia.
- Tra gli atti utili al giudizio rientra anche la documentazione necessaria per valutare l’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
Come è indicizzato
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