Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4883/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro e Previdenza n. 6346/2025, depositata il 18.9.2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 2.10.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione.

Giustizia amministrativa202602172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro e Previdenza che aveva ordinato l'accredito di € 1.000 sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare € 1.000, pari a € 500 per ciascuna delle annualità 2023/2024 e 2024/2025, sulla carta elettronica del docente. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 2 ottobre 2025 e, secondo il ricorrente, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. In caso di ulteriore inadempimento, erano stati chiesti la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito solo formalmente. Prima della decisione, il ricorrente ha comunicato di avere ricevuto l'accreditamento del bonus sulla propria carta elettronica.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché il ricorrente ha conseguito l'utilità sostanziale perseguita, ossia l'accreditamento del bonus previsto dal giudicato. Non sono state quindi adottate le ulteriori misure di esecuzione richieste, quali la nomina del commissario ad acta o la penalità di mora. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché l'Amministrazione ha adempiuto oltre il termine legale di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Le spese sono state liquidate in € 600, oltre accessori di legge, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione perché l'Amministrazione ha integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di applicare, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, una penalità di mora in caso di persistente inadempimento; nel caso concreto la misura non è stata adottata perché l'Amministrazione ha adempiuto prima della decisione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Fissa il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento dell'Amministrazione alle condanne pecuniarie; il superamento del termine ha giustificato l'addebito delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione esegue integralmente il giudicato e il ricorrente consegue l'utilità sostanziale richiesta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'Amministrazione non esclude necessariamente la condanna alle spese: se l'esecuzione interviene oltre il termine legale per l'adempimento, le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione in base alla soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.