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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29936/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e estorsione (art. 629 c.p.). Il ricorrente ha articolato cinque motivi: (1) motivazione apparente per omessa valutazione della memoria difensiva depositata in sede di riesame; (2) violazione del ne bis in idem cautelare: si contesta che le condotte contestate siano le stesse già oggetto di condanna irrevocabile fino a marzo 2013, sicché la prosecuzione contestata richiederebbe prove di eventi successivi al giudicato; (3) insufficiente gravità indiziaria rispetto alla continuazione associativa, mancanza di elementi che attestino la "messa a disposizione" dall'interno del carcere e valorizzazione indebita di episodi estorsivi anteriori; (4) carenza di motivazione circa la attribuzione del ruolo di promotore e delle aggravanti (commi 2-4 art. 416-bis), fondate principalmente su dichiarazioni di collaboratori senza riscontri; (5) carenza del giudizio di gravità indiziaria per il capo estorsivo, sostenuto su dichiarazioni non riscontrate. Motivi aggiunti richiamano gli stessi punti e segnalano un precedente procedimento (n. 2858/2013) con decreto di archiviazione su richiesta della Procura per fatti già processati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata rinviando il fascicolo al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio. La Corte ha censurato il Tribunale di riesame per avere in modo inadeguato limitato la motivazione al mero riportare dichiarazioni dei collaboratori senza valutare la memoria difensiva, senza esaminare la credibilità soggettiva dei dichiaranti, la attendibilità del dichiarato, l'esistenza di riscontri e senza indicare quali condotte sarebbero concretamente successive al marzo 2013 né come fosse dimostrato il ruolo apicale e le aggravanti. Ha anche rilevato l'omissione di una motivazione, anche attenuata, su temi non espressamente devoluti ma comunque rilevanti. Per questi motivi il provvedimento cautelare è stato annullato e disposto il rinvio per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte richiede che l'attribuzione della partecipazione, del ruolo apicale e delle aggravanti sia sorretta da elementi probatori chiari; non è sufficiente l'enunciazione delle dichiarazioni di collaboratori senza valutazione di attendibilità e riscontri, e nel caso di giudicato pregresso occorre individuare fatti successivi e rilevanti rispetto al periodo già coperto dalla condanna irrevocabile.

  • art. 629 cod. pen.

    Per il delitto di estorsione la gravità indiziaria deve poggiare su elementi concreti e riscontrati; la Corte critica l'uso della sola dichiarazione di un collaboratore non adeguatamente verificata come base esclusiva del titolo cautelare.

  • Principio giurisprudenziale sul riesame (effetto devolutivo e obbligo motivazionale attenuato)

    Cass. Sez. 6, n. 18853 del 15/3/2018 (Puro); Sez. 6, n. 56968 del 11/9/2017 (Ghezzo); Sez. 1, n. 3769 del 21/10/2015 (Lonnonaco); Sez. 6, n. 4294 del 10/12/2012 (Straccia).

    Il riesame ha effetto devolutivo pieno e il tribunale può riformare il provvedimento anche per ragioni diverse; tuttavia persiste un obbligo motivazionale, seppur attenuato, e il giudice di riesame non può limitarsi a trascrivere dichiarazioni senza valutazioni: deve motivare, almeno in modo attenuato, anche su questioni non espressamente dedotte ma attinenti ai presupposti della misura.

Massime di principio

  • In sede di riesame il tribunale deve valutare concretamente e motivare sulla memoria difensiva depositata: non è sufficiente riportare passivamente dichiarazioni altrui senza valutazione critica.
  • Quando esiste una condanna irrevocabile per un periodo determinato, per ritenere la prosecuzione dell'associazione mafiosa è necessario indicare con chiarezza condotte successive al periodo coperto dal giudicato e fornire riscontri concreti.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia non possono costituire l'unico fondamento di una misura cautelare grave: devono essere valutate la credibilità del dichiarante e l'esistenza di riscontri oggettivi e individualizzanti.
  • Le affermazioni sulla qualità soggettiva dell'agente (promotore, capo, esistenza di struttura armata) richiedono specifica motivazione e prova; replicare ruoli più gravi rispetto a precedenti condanne necessita di elementi probatori evidenti.
  • Se la motivazione della misura cautelare è carente o meramente espositiva, la Corte di legittimità può annullare e rinviare per un nuovo giudizio; pertanto, in casi analoghi, è efficace sollevare specifiche eccezioni sulla carenza di motivazione e sulla mancata valutazione dei riscontri.

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