Cassazione Penale, Sentenza n. 26186/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un detenuto collaboratore di giustizia, ristretto per un titolo esecutivo relativo a pena residua indicata nell'ordinanza in anni 4, mesi 4 e giorni 12, che aveva chiesto la detenzione domiciliare speciale ex art. 16-nonies d.l. n. 8/1991. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo: a) superato il limite di pena previsto per l'accesso; b) non rientranti i reati in espiazione nel catalogo dell'art. 16-nonies, comma 1; c) non confermati in giudizio i requisiti della collaborazione, ai sensi del comma 5 in relazione all'art. 9, comma 3; d) comunque insussistente il sicuro ravvedimento, alla luce del percorso detentivo e trattamentale, del parere negativo del PNAA, di sanzioni disciplinari e della prognosi negativa circa l'adattamento all'ambiente esterno. Il ricorso per cassazione deduceva sei motivi: 1) violazione di legge e motivazione sulla nozione di "collaborazione confermata in giudizio", sostenendo che la conferma risultava da sentenze irrevocabili che avevano valorizzato l'apporto collaborativo e concesso attenuanti; 2) violazione di legge e motivazione sul "sicuro ravvedimento", lamentando che il Tribunale avesse attribuito rilievo decisivo al solo parere negativo del PNAA e ad una lettura parziale del percorso trattamentale; 3) travisamento di prova per mancata valutazione delle sentenze irrevocabili richiamate; 4) error in procedendo per avere usato la formula di inammissibilità pur avendo svolto una valutazione di merito; 5) omessa considerazione dell'assegnazione al SERT del posto protetto e del correlato progetto terapeutico-trattamentale; 6) violazione di legge sulla determinazione della pena da espiare, per non avere scomputato il presofferto e per avere considerato il cumulo originario invece della pena residua effettiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto inammissibili per carenza di interesse il quarto motivo e parte del quinto, perché la doglianza sull'uso della formula di inammissibilità non spiegava quale vantaggio concreto derivasse da un eventuale accoglimento, essendo state comunque sviluppate e decise le questioni di merito. Ha reputato aspecifico il sesto motivo, poiché censurava solo una delle rationes decidendi sull'inammissibilità e non si confrontava con l'ulteriore autonoma ragione fondata sull'estraneità dei reati in espiazione al catalogo dell'art. 16-nonies, comma 1, e sulla mancata conferma giudiziale dei requisiti della collaborazione; inoltre ha rilevato che il Tribunale aveva comunque indicato la pena residua in anni 4, mesi 4 e giorni 12, superiore al limite di quattro anni, e che il presofferto non era indicato né documentato. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, affermando che la collaborazione prestata riguardava fatti diversi da quelli oggetto della condanna e che, quindi, trovava applicazione il comma 5 dell'art. 16-nonies, il quale richiede una sentenza di primo grado che confermi i requisiti di cui all'art. 9, comma 3; le allegazioni difensive erano generiche e in sostanza sollecitavano una rivalutazione del merito. Ha infine ritenuto infondato il secondo motivo e il residuo quinto, ribadendo che il ravvedimento del collaboratore di giustizia non si presume dalla sola collaborazione, ma richiede ulteriori elementi specifici; nel caso concreto la motivazione del Tribunale era congrua nel valorizzare la costante inosservanza delle regole di condotta, i rapporti disciplinari, la carenza di osservazione psicologica e la prognosi sfavorevole sul comportamento futuro.
Norme richiamate
art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8
comma 1; comma 3; comma 4; comma 5
La detenzione domiciliare speciale per collaboratori di giustizia è subordinata al rispetto dei presupposti legali di accesso; quando la collaborazione riguarda fatti diversi da quelli per cui è intervenuta la condanna, i benefici sono concedibili in deroga solo dopo una sentenza di primo grado che confermi i requisiti dell'art. 9, comma 3. Il ravvedimento non si presume dalla sola collaborazione e richiede ulteriori elementi positivi.
art. 9 d.l. 15 gennaio 1991, n. 8
La collaborazione o le dichiarazioni devono avere intrinseca attendibilità e carattere di novità, completezza o notevole importanza per le indagini o il giudizio; tali requisiti devono risultare confermati per l'accesso ai benefici in deroga.
art. 47-ter ord. pen.
Il beneficio è precluso quando la pena residua supera il limite di quattro anni previsto dalla disposizione.
art. 176 cod. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione alla nozione di ravvedimento, ma la Corte ha valorizzato la disciplina speciale dell'art. 16-nonies e la necessità di elementi ulteriori rispetto alla mera collaborazione.
art. 606 cod. proc. pen.
Invocato per l'error in procedendo sul vizio della formula decisoria; la Corte ha escluso l'interesse concreto alla doglianza.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per il vizio motivazionale/formale del provvedimento.
art. 127 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per il rito camerale e la struttura della decisione.
art. 666 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione al procedimento di sorveglianza.
art. 678 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione al procedimento di sorveglianza.
art. 663 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per contestare il calcolo della pena residua.
art. 568 cod. proc. pen.
L'interesse ad impugnare è requisito di ammissibilità e deve essere concreto e attuale; non basta la mera pretesa all'esattezza giuridica della decisione.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di rigetto del ricorso segue la condanna alle spese processuali.
Massime di principio
- Nel procedimento di impugnazione penale l'interesse ad impugnare deve essere concreto, attuale e collegato a un'utilità pratica derivante dall'eliminazione del provvedimento censurato; non basta dedurre un errore di diritto in astratto.
- Quando il giudice fonda il diniego su più rationes decidendi autonome, il ricorso è aspecifico se contesta solo una di esse e non si confronta con le altre, ciascuna sufficiente da sola a sorreggere la decisione.
- Ai fini dell'accesso ai benefici per collaboratori di giustizia, la collaborazione prestata dopo la condanna, se relativa a fatti diversi da quelli oggetto del titolo esecutivo, richiede la conferma giudiziale dei requisiti di cui all'art. 9, comma 3, d.l. n. 8/1991.
- Il ravvedimento del collaboratore di giustizia non si presume dalla sola collaborazione né dalla mera assenza di contatti con ambienti criminali, ma necessita di ulteriori elementi specifici, anche desumibili dal percorso trattamentale e dalla condotta intramuraria ed extramuraria.
- Il giudizio sul ravvedimento deve essere globale e prognostico: il giudice può valorizzare violazioni delle regole di condotta, sanzioni disciplinari, carenza di osservazione psicologica e complessiva inaffidabilità del percorso rieducativo per negare il beneficio.
- La pena residua va verificata al momento della decisione e, se il ricorso contesta il calcolo, la censura deve essere specifica e autosufficiente, indicando il presofferto e confrontandosi con tutte le ragioni poste a base dell'inammissibilità.
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