Sentenza n. 1006/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento - del decreto del 19.02.2024, -OMISSIS-, notificato il 01.03.2024 con il quale il Questore della Provincia di Trapani ha respinto l'istanza intesa ad ottenere il rilascio della licenza porto di fucile uso tiro a volo; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore ha respinto la domanda di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. Il diniego era fondato su tre precedenti: una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, irrevocabile, per furto continuato e aggravato, con condanna a pena detentiva; una risalente proposta di applicazione della misura di prevenzione della diffida; una segnalazione all'autorità giudiziaria per violazione della legge elettorale, procedimento poi definito con archiviazione per amnistia. Il ricorrente ha dedotto, anzitutto, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che il provvedimento finale si fosse limitato a riprodurre le ragioni del preavviso di rigetto senza esaminare adeguatamente le memorie difensive e le dichiarazioni rese nell'audizione personale. Ha inoltre lamentato il difetto di motivazione circa l'idoneità dei precedenti a integrare la cattiva condotta e il pericolo di abuso del titolo previsti dagli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., nonché l'illegittimità del diniego per la risalenza, l'inconferenza rispetto all'uso sportivo dell'arma e l'assenza di attualità dei precedenti. Il ricorrente ha infine valorizzato il precedente rilascio della licenza da parte della Questura.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la condanna per furto a pena detentiva costituisca causa ostativa assoluta al rilascio della licenza ai sensi dell'art. 43, primo comma, lett. a), T.U.L.P.S., anche se risalente e anche in presenza di eventuale riabilitazione. Ne consegue che il diniego ha natura sostanzialmente vincolata e non lascia all'amministrazione margini per una nuova ponderazione degli interessi o per una valutazione discrezionale dell'attualità della pericolosità. Il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 109/2019, secondo cui non è manifestamente irragionevole il divieto assoluto, poiché il furto aggredisce direttamente i diritti altrui e rivela una grave inosservanza delle regole basilari della convivenza civile. Gli ulteriori precedenti sono stati quindi ritenuti non decisivi ai fini dell'esito, essendo già sufficiente la condanna per furto. Il precedente rilascio della licenza nel 1986 non è stato considerato ostativo, poiché all'epoca non era ancora intervenuta la condanna per furto né la successiva segnalazione, e l'autorità di pubblica sicurezza conserva il potere di riesaminare precedenti determinazioni in presenza di nuove o rivalutate circostanze. È stata respinta anche la censura procedimentale: il provvedimento dava conto, seppur sinteticamente, dell'esame delle memorie e dell'audizione; inoltre, l'art. 10-bis l. 241/1990 non impone la confutazione analitica di ogni deduzione, purché la motivazione complessiva sia logica e non introduca ragioni nuove rispetto al preavviso. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia. La decisione sull'ammissione definitiva al gratuito patrocinio e sulla liquidazione della parcella è stata rinviata a successiva udienza camerale.
Norme richiamate
art. 43, comma 1, lett. a), T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)
non riportata testualmente
La condanna a pena detentiva per il delitto di furto preclude il rilascio della licenza di porto d'armi; il diniego è atto sostanzialmente vincolato, anche in presenza di eventuale riabilitazione.
art. 11 T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)
non riportata testualmente
Richiamato nel quadro dei requisiti morali e delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di pubblica sicurezza; nel caso concreto prevale la causa ostativa specifica prevista dall'art. 43.
art. 10-bis l. 241/1990
non riportata testualmente
Il preavviso di rigetto non impone una confutazione analitica delle deduzioni dell'interessato; è sufficiente una motivazione complessiva e logicamente adeguata, purché non fondata su elementi nuovi rispetto al preavviso.
artt. 444 e 445 c.p.p.
non riportata testualmente
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il furto è stata considerata rilevante quale condanna ostativa al rilascio della licenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
non riportata testualmente
Costituisce base normativa, insieme all'art. 10 GDPR, per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi nella pubblicazione della sentenza.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
non riportata testualmente
Richiamato a fondamento della tutela dei dati personali relativi a condanne penali e procedimenti giudiziari mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La condanna a pena detentiva per il delitto di furto rientra tra le cause ostative assolute al rilascio della licenza di porto d'armi previste dall'art. 43, primo comma, lett. a), T.U.L.P.S.; il diniego conseguente ha natura sostanzialmente vincolata e non richiede una distinta valutazione discrezionale dell'attualità della pericolosità o della risalenza del fatto.
- Il divieto di rilascio della licenza di porto d'armi per condanna detentiva per furto opera anche quando la condanna sia risalente e anche qualora sia intervenuta la riabilitazione, poiché la valutazione preventiva di incompatibilità con il possesso di armi è stata compiuta direttamente dal legislatore.
- Il precedente rilascio di una licenza di porto d'armi non impedisce all'autorità di pubblica sicurezza di negare un successivo rilascio o rinnovo quando siano sopravvenute, o siano state rivalutate, circostanze ostative che impongano o consentano il diniego.
- L'obbligo di motivazione conseguente al preavviso di rigetto non impone la confutazione analitica di ogni argomentazione presentata dall'interessato; è sufficiente che il provvedimento finale dia conto, anche sinteticamente, dell'esame delle difese e presenti una motivazione complessivamente logica, senza introdurre ragioni nuove non contenute nel preavviso.
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