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Ordinanza

Ordinanza n. 25/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Delibera del Consiglio Regionale del Molise n. 1 del 14.1.2025, pubblicata all’Albo Pretorio dal 22.1.2025 al 6.2.2025, avente ad oggetto “Piano di dimensionamento regionale della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’a.s.2025-2026”, nella parte in cui prevede la soppressione dell’autonomia scolastica dell’I.C. “Molise Altissimo” di Carovilli; - dell’allegata Delibera di Giunta Regionale del Molise n. 605 del 27.12.2024, anch’essa in parte qua; - dell’allegato Parere Tecnico prot. n. 14602 del 20.12.2024 dell’U.S.R. per il Molise; - del Decreto Direttoriale dell’U.S.R. per il Molise n. 3 del 22.1.2025 attuativo del dimensionamento della rete scolastica della Regione Molise per il triennio 2024/2027 secondo le disposizioni della D.C.R. n. 1/2025, in parte qua; - del parere n.3, contenuto nel verbale dell’8.1.2025, della Quarta commissione consiliare permanente, non conosciuto; - della Delibera di Giunta Regionale del Molise n. 473 del 15.10.2024 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2024/2027. Aggiornamento a.s. 2025/2026”, nella parte in cui dispone la soppressione di due autonomie scolastiche nella Provincia di Isernia e autorizza la Regione a disporre soluzioni autonome nel caso eventuale di “Piani provinciali non in linea con i principi appositamente stabiliti da questa Regione”, e del relativo Allegato A, punto 2, par. c; - di ogni ulteriore atto presupposto e preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso, se ed in quanto necessario, della Delibera di Giunta Regionale del Molise n. 359 del 17.11.2023; - della Delibera del Consiglio Provinciale di Isernia n. 16 del 23.12.2024 avente ad oggetto “Piano di dimensionamento della rete scolastica provinciale per l’anno 2025/2026”; - della Delibera del Consiglio Provinciale di Campobasso n. 55 del 27 novembre 2024; - delle note dell’U.S.R. per il Molise prot. reg. nn. 143272/2024, 155594/2024, 174587/2024, 14594/2024 e 14602/2024, non conosciute, tutti nella parte in cui prevedono e/o determinano la soppressione dell’autonomia scolastica dell’I.C. “Molise altissimo” di Carovilli.

Giustizia amministrativa202500088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2025/2026, nella parte relativa alla soppressione dell'autonomia dell'Istituto comprensivo "Molise Altissimo" di Carovilli e al conseguente accorpamento dei plessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Comune di Carovilli ha impugnato gli atti regionali, provinciali e dell'Ufficio scolastico regionale relativi al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, deducendo l'illegittima soppressione dell'autonomia dell'istituto comprensivo montano "Molise Altissimo", che avrebbe rispettato il parametro minimo di 400 alunni previsto per le istituzioni scolastiche situate nei comuni montani. Il ricorrente ha sostenuto che la specificità dei comuni montani avrebbe dovuto essere salvaguardata e che l'istituto avrebbe dovuto beneficiare della deroga ai parametri dimensionali. Ha inoltre censurato l'accorpamento dei suoi plessi a istituti già autonomi e dotati di un numero sufficiente di alunni, con conseguente formazione di istituti sovradimensionati. Infine, ha dedotto l'illegittima conservazione dell'autonomia di altre istituzioni scolastiche ordinarie, asseritamente prive del numero minimo di alunni richiesto, prospettando violazione dei parametri normativi, illogicità e difetto di motivazione delle scelte di dimensionamento.

La decisione

Il TAR non ha definito la controversia né ha deciso la domanda cautelare nel merito. Ha rilevato che dagli atti depositati non emergevano in modo univoco e chiaro i dati numerici relativi agli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche interessate dal dimensionamento nelle province di Isernia e Campobasso. Tali dati sono ritenuti necessari per verificare la legittimità delle soppressioni e degli accorpamenti alla luce dei parametri previsti dall'art. 19 del d.l. 98/2011 e dal decreto ministeriale richiamato nell'ordinanza. Il Collegio ha quindi disposto a carico della Regione Molise il deposito, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, della completa rappresentazione dei dati numerici rilevanti, della relativa documentazione e di una relazione di chiarimenti. Il giudizio è stato rinviato all'udienza pubblica del 16 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 5-quinquies, d.l. 98/2011, conv. in l. 111/2011

    decorso inutilmente il termine del 31 maggio di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato

    La disposizione individua i parametri per la determinazione e la distribuzione del contingente delle istituzioni scolastiche e impone di tenere conto, salvaguardandole, delle specificità delle istituzioni situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree linguisticamente caratterizzate.

  • art. 19, commi 5 e 5-bis, d.l. 98/2011, conv. in l. 111/2011

    La disposizione è richiamata quale base normativa dei parametri dimensionali per il riconoscimento e la conservazione dell'autonomia scolastica.

  • art. 1, comma 2, d.m. 127/2023

    per l’anno scolastico 2024/2025 il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi non può essere superiore a quello determinato mediante l’applicazione dell’art. 19, commi 5 e 5 bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo i quali è assegnato un dirigente scolastico (DS) con incarico a tempo indeterminato e un direttore dei servizi generali e amministrativi ( DGSA) in via esclusiva solo alle istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni (400 nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche)

    La disposizione è richiamata quale parametro numerico differenziato, pari a 400 alunni per le istituzioni scolastiche situate nei comuni montani.

  • art. 21 l. 59/1997

    È richiamato dal ricorrente quale fondamento della deroga ai limiti dimensionali per l'autonomia scolastica.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla legittimità degli atti di dimensionamento della rete scolastica, la verifica dei parametri dimensionali richiede che l'amministrazione rappresenti in modo completo, documentato e univoco i dati relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni interessate.
  • La salvaguardia delle specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani costituisce un elemento che deve essere considerato nell'esercizio del potere di dimensionamento, secondo i parametri normativi applicabili.
  • Quando la decisione giudiziale dipende da dati numerici necessari per confrontare le istituzioni scolastiche con le soglie dimensionali previste dalla normativa, il giudice può disporre incombenti istruttori a carico dell'amministrazione, imponendo il deposito dei dati, della documentazione di supporto e di una relazione di chiarimenti.

Come è indicizzato

MaterieScuolaIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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