Sentenza n. 708/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro - cod. pratica. p-na/l/q/2023/116697 del 7.3.2025; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, anche di contenuto sconosciuto al ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro e all'ingresso del 7 marzo 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all'ingresso rilasciato nel 2023 su istanza di un datore di lavoro. La revoca era stata adottata perché l'impresa indicata nell'istanza risultava cessata. Il ricorrente ha dedotto che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di sottoscrivere il contratto di soggiorno con altre imprese successivamente costituite e riferibili alla medesima persona fisica che aveva presentato l'istanza originaria. In via subordinata, ha dedotto l'omessa valutazione dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il giudice ha inoltre considerato il protrarsi per oltre due anni dell'inerzia amministrativa tra il rilascio del nulla osta e la sua revoca.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di revoca. Ha ritenuto decisiva l'omessa valutazione, da parte dell'Amministrazione, di una soluzione positiva: la sottoscrizione del contratto di soggiorno con altre imprese costituite dal medesimo imprenditore e aventi il medesimo oggetto sociale, oppure, quanto meno, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Poiché la persona fisica del datore di lavoro costituiva il centro di imputazione degli interessi riconducibili all'istanza originaria e aveva mantenuto la disponibilità a perfezionare il rapporto di lavoro, l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere a una nuova convocazione e valutare il subentro di altra impresa. Il TAR ha ritenuto irragionevole addossare al ricorrente le conseguenze del decorso del tempo, protrattosi per oltre due anni per effetto dell'inerzia amministrativa, senza considerare l'impossibilità sopravvenuta di stipulare il contratto con l'impresa originaria e la possibilità di farlo con imprese riferibili al medesimo datore di lavoro. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Il giudice richiama la disciplina del nulla osta al lavoro e della sottoscrizione del contratto di soggiorno, pur senza sviluppare un'analisi espressa della disposizione.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
Il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione è considerato una possibile soluzione da valutare quando non sia possibile perfezionare il rapporto di lavoro originariamente previsto.
Massime di principio
- Quando, dopo il rilascio del nulla osta al lavoro, l'impresa indicata nell'istanza cessa l'attività, l'Amministrazione non può limitarsi a revocare il nulla osta senza valutare se il contratto di soggiorno possa essere sottoscritto con altra impresa riferibile al medesimo soggetto che aveva presentato l'istanza originaria, soprattutto quando quest'ultimo abbia mantenuto la volontà di procedere all'assunzione.
- L'Amministrazione deve considerare, in alternativa alla stipulazione del contratto di soggiorno, la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, quando il rapporto di lavoro originariamente previsto non possa essere formalizzato per ragioni non imputabili allo straniero.
- Il decorso di un periodo irragionevolmente lungo tra il rilascio del nulla osta e la convocazione dello straniero non può essere posto automaticamente a carico di quest'ultimo; l'Amministrazione deve valutare le conseguenze del proprio ritardo e le soluzioni idonee a preservare la finalità del procedimento.
- La revoca del nulla osta è illegittima quando l'Amministrazione omette una nuova convocazione e una concreta valutazione delle possibilità di subentro o di regolarizzazione del rapporto di lavoro, nonostante tali possibilità siano state rappresentate e non contestate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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