Sentenza n. 2235/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 1246/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.2.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il computo dell'anzianità maturata per il servizio non di ruolo ai fini della progressione economica e il pagamento di € 4.226,95 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata all'amministrazione per l'esecuzione. La sentenza aveva accertato il diritto al computo dell'anzianità maturata durante il servizio non di ruolo ai fini della progressione economica stipendiale spettante ai dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, con riconoscimento di € 4.226,95 oltre accessori. La ricorrente ha evidenziato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la ricostruzione della carriera, il pagamento delle somme dovute, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato la proponibilità dell'azione di ottemperanza, il rispetto del termine per proporla e del rito camerale, nonché il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, il titolare della Direzione generale competente presso il Ministero quale commissario ad acta, con incarico di provvedere alla ricostruzione della carriera e agli adempimenti contabili e di pagamento, inclusa l'eventuale allocazione della somma in bilancio. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte, fissandola in € 300,00 per ogni mese di ritardo decorrente dal mese successivo alla scadenza del termine di 60 giorni assegnato con la sentenza e fino al mese dell'adempimento, con computo integrale del mese se l'esecuzione avviene oltre il quindicesimo giorno, e con limite massimo di € 3.000,00. L'astreinte opera anche se nel frattempo si insedia il commissario ad acta, poiché l'amministrazione conserva il potere di adempiere in concorrenza con il commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il comma 4, lett. e), consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere fissata come misura compulsoria per stimolare l'amministrazione all'esecuzione del giudicato, purché non sia manifestamente iniqua; nel caso concreto è stata fissata in € 300,00 per mese, con tetto massimo di € 3.000,00.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
art. 14 D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il termine è decorso inutilmente.
art. 479 c.p.c.
È richiamato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo e alla possibilità di utilizzare copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
I termini processuali relativi al rito camerale sono stati ritenuti rispettati.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale presso la quale opera il soggetto nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile nei confronti di una pubblica amministrazione per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la decisione impone all'amministrazione di conformarsi al giudicato nel caso concreto.
- Prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996; il decorso di tale termine consente di azionare efficacemente l'ottemperanza quando l'amministrazione permane inadempiente.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, attribuendogli anche gli adempimenti contabili necessari al pagamento.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria della pubblica amministrazione; l'organo incaricato deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- L'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere determinata in misura idonea a sollecitare l'adempimento, ma non manifestamente iniqua; è pertanto necessario fissare un limite massimo oltre il quale la penalità perderebbe la funzione compulsoria e diventerebbe una sproporzionata compensazione economica.
- La nomina del commissario ad acta non priva automaticamente l'amministrazione del potere di adempiere: fino all'effettivo adempimento può configurarsi un esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario, e l'astreinte può continuare a maturare secondo i criteri stabiliti dal giudice.
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