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Sentenza

Sentenza n. 274/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di revoca della concessione di posteggio e correlata autorizzazione, datata 6.9.2022.

Giustizia amministrativa202201177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca della concessione di posteggio e della correlata autorizzazione commerciale, con cessazione e rimozione degli effetti della SCIA di subingresso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare concessione)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, titolare dal 2004 di una concessione di posteggio e dell’autorizzazione commerciale per la vendita su area pubblica, aveva presentato una SCIA di subingresso per voltura dell’azienda in favore di altro soggetto. Il Comune aveva subordinato la definizione positiva del subingresso e il rinnovo della concessione alla regolarizzazione del pagamento di Cosap/Tari, alla produzione di ulteriore documentazione, tra cui DURC e VARA, e al rispetto di un termine di conformazione. La ricorrente deduceva: difetto di motivazione e violazione dell’art. 3 l. 241/1990, perché il provvedimento non specificava quale adempimento fosse rimasto inosservato; violazione dell’art. 19 l. 241/1990, per il decorso del termine entro il quale il Comune avrebbe potuto adottare provvedimenti impeditivi rispetto alla SCIA; violazione della disciplina comunale del canone patrimoniale, avendo ottenuto un piano di rateizzazione e pagato le prime rate; violazione della disciplina regionale quanto alla produzione di DURC e VARA, anche perché il termine per la produzione sarebbe stato differito e l’eventuale irregolarità avrebbe dovuto comportare la sospensione dell’autorizzazione; infine, erronea imputazione alla ricorrente delle assenze dal posteggio, che riguardavano il soggetto subentrante e le cui ferie erano state solo parzialmente autorizzate. Il Comune eccepiva il difetto di legittimazione e interesse ad agire, sostenendo che la ricorrente, avendo ceduto l’azienda, fosse estranea agli effetti del provvedimento.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, riconoscendo la legittimazione e l’interesse della ricorrente, poiché il provvedimento incideva direttamente sulla concessione e sull’autorizzazione commerciale di cui ella era titolare. Nel merito, ha accolto il ricorso per difetto di motivazione. Il provvedimento impugnato era fondato sulla mancata produzione della documentazione richiesta e sulle assenze ingiustificate dal posteggio, ma si limitava a formulare un richiamo generico alla mancata conformazione, senza indicare quale specifico adempimento fosse stato omesso. Dagli atti risultava, inoltre, che la ricorrente aveva trasmesso la documentazione richiesta, compresa quella relativa alla rateizzazione dei tributi, e che il Comune l’aveva ritenuta satisfattiva, tanto da concludere favorevolmente il procedimento di rinnovo con un successivo provvedimento. La motivazione è stata quindi qualificata come tautologica e apparente, perché non esplicitava le ragioni fattuali dell’inadempimento e risultava smentita dalla documentazione. Il TAR ha altresì ritenuto erronea l’imputazione alla cedente delle assenze dal posteggio, poiché la gestione dell’attività era già stata ceduta e le ferie e le conseguenti assenze riguardavano il soggetto subentrante. L’amministrazione non poteva negare, anche solo implicitamente, l’efficacia del subentro e contemporaneamente sanzionare la cedente per scelte organizzative compiute dal terzo subentrante. Il ricorso è stato pertanto accolto e gli atti annullati. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 1.200,00, oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione effettiva e specifica del provvedimento, idonea a rendere comprensibili le ragioni di fatto e di diritto della decisione amministrativa. Una motivazione meramente assertiva, tautologica e non corroborata dagli elementi fattuali è apparente e illegittima.

  • art. 19 l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione sostenendo il decorso del termine per l’adozione di provvedimenti impeditivi degli effetti della SCIA; il TAR non ha esaminato autonomamente la censura, ritenendo assorbenti i profili di difetto di motivazione.

  • art. 100 c.p.c.

    Applicabile al processo amministrativo tramite l’art. 39, comma 1, c.p.a., individua l’interesse ad agire quale condizione dell’azione, richiedendo un’utilità concreta e attuale derivante dall’accoglimento del ricorso.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Consente il rinvio esterno alle norme del codice di procedura civile compatibili, tra cui l’art. 100 c.p.c. in materia di interesse ad agire.

  • art. 16, comma 1, Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica della Città di Torino

    costituisce causa di decadenza della concessione, l'assenza dal posteggio per un periodo di tempo superiore a quattro mesi oppure a 17 giornate di mercato per ciascun anno solare

    La disposizione è stata richiamata dall’amministrazione quale base della decadenza, ma il TAR ha escluso che le assenze del soggetto subentrante potessero essere imputate alla cedente.

  • art. 29, comma 4, d.lgs. 114/1998

    b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare

    La norma è stata invocata per la revoca dell’autorizzazione, ma non ha potuto sorreggere il provvedimento nei confronti della cedente, non essendo a lei imputabili le assenze contestate.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; le censure non esaminate sono state ritenute non rilevanti o comunque inidonee a modificare l’esito.

Massime di principio

  • È illegittima per difetto di motivazione la revoca o decadenza di una concessione quando l’amministrazione si limiti ad affermare genericamente la mancata conformazione dell’interessato senza indicare quale specifico adempimento sia stato omesso e senza confrontarsi con la documentazione acquisita nel procedimento.
  • La motivazione amministrativa è apparente quando enuncia in modo tautologico l’esistenza di un inadempimento, ma non espone gli elementi fattuali che lo dimostrano e risulta anzi smentita dagli atti del procedimento o da precedenti determinazioni favorevoli della stessa amministrazione.
  • Le irregolarità documentali o contributive poste a fondamento della revoca devono essere individuate in modo puntuale e riferite a una concreta posizione di inadempimento; non è sufficiente un richiamo generico alla mancata regolarizzazione quando la documentazione prodotta sia stata già ritenuta satisfattiva dall’amministrazione.
  • Le assenze dal posteggio e le condotte organizzative del soggetto subentrante non possono essere imputate al cedente dell’azienda per disporre la decadenza o la revoca della concessione, se la gestione dell’attività era già stata trasferita.
  • L’amministrazione non può negare l’efficacia del subentro e, contemporaneamente, imputare al cedente le conseguenze di una gestione di fatto esercitata dal subentrante: le due ricostruzioni sono incompatibili e impongono una chiara individuazione del soggetto responsabile.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaSCIA e liberalizzazioniMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potereBuona fede e correttezza della PA

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