Cassazione Penale, Sentenza n. 49703/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugna per vizio di motivazione e travisamento della prova: ritiene che la Corte d'appello abbia sottovalutato elementi indiziari (contatti telefonici, geolocalizzazione del cellulare, modalità ripetute delle telefonate estorsive e riconoscimenti da parte delle vittime) tali da dimostrare la partecipazione di Bottiglieri a più furti e all'associazione a delinquere finalizzata a "cavalli di ritorno". L'imputato Bottiglieri deduce carenza di prova in ordine all'elemento costrittivo delle estorsioni, generica ed aspecifica motivazione sui vari capi e motivo relativo al diniego del riconoscimento prevalente delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva.
La decisione
La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di Bottiglieri (confermando, quindi, le condanne relative ai reati non oggetto di annullamento) e accoglie parzialmente il ricorso del Procuratore generale: annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati indicati ai capi A (associazione a delinquere) e Q, R, S, T, U (alcuni furti) e rinvia gli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio su quei capi. Restano definitive le rimanenti affermazioni di responsabilità (tra cui il furto al capo B e le estorsioni confermate) e il rigetto dei motivi difensivi su recidiva/attenuanti; Bottiglieri è condannato al pagamento delle spese e di una somma (€3000).
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
art. 192, comma 2 cod. proc. pen.
Stabilisce i requisiti della prova indiziaria: gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti; il giudice deve valutare gli indizi non in modo atomistico ma nel loro insieme per accertare la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio
art. 69 cod. pen.
Tratta il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e circostanze aggravanti (es. recidiva): la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di equivalenza tra attenuanti già concesse e la recidiva reiterata
art. 81, quarto comma, cod. pen.
art. 81, comma 4 cod. pen.
Disciplina l'aumento per la continuazione con recidiva reiterata; la Corte ha osservato che l'aumento operato in sede di merito è stato inferiore a quanto minimo previsto dalla norma, ma non ha ritenuto ciò sufficiente a riformare il bilanciamento delle circostanze
Massime di principio
- La prova indiziaria va valutata globalmente: elementi singolarmente deboli (geolocalizzazione, contatti telefonici, riconoscimenti) possono, se concordanti e temporaneamente correlati, costituire un quadro probatorio idoneo a sostenere accuse multiple.
- La geolocalizzazione del cellulare, da sola, può non essere decisiva; assume rilievo significativo se combinata con altri elementi come timing delle chiamate, ripetitività delle condotte e riconoscimenti delle vittime.
- Le chiamate per il "cavallo di ritorno" costituiscono tipicamente elemento probatorio importante per dimostrare il ruolo di intermediazione/"esattore" e possono integrare concorso nel furto o responsabilità estorsiva anche se la restituzione del bene avviene.
- Per distinguere associazione a delinquere dal concorso occasionale va valutata la stabilità del vincolo, l'indeterminatezza del programma criminoso e la ripetizione sistematica di condotte: reiterazione e coordinamento operativo sono indicatori di associazione.
- I motivi di cassazione generici o aspecifici sono spesso dichiarati inammissibili; il ricorrente deve indicare chiaramente i passaggi della motivazione ritenuti viziati e le prove concernenti.
- Il giudizio sul bilanciamento fra attenuanti generiche e recidiva richiede dati cronologici e documentazione sui precedenti; l'assenza di puntuali allegazioni difensive rende il motivo inefficace.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49687/2023 del 14/12/2023
- Sentenza penale · 14 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49688/2023 del 14/12/2023
- Sentenza penale · 14 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49689/2023 del 14/12/2023
- Sentenza penale · 14 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49690/2023 del 14/12/2023
- Sentenza penale · 14 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49691/2023 del 14/12/2023
- Sentenza penale · 14 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49692/2023 del 14/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →