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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39487/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi, attinenti al giudizio di responsabilità e alla congruità della pena, non siano proponibili nel caso di sentenza ex art. 444 c.p.p. ai sensi dell'art. 448-bis c.p.p. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione impugnata era una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., dunque un provvedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, relativo alla condanna per il reato di detenzione e cessione di stupefacenti. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione lamentando, da un lato, il giudizio di responsabilità e, dall'altro, la congruità della pena. La Corte non entra nel merito di tali doglianze e rileva che esse sono inammissibili perché non consentite dalla disciplina dell'art. 448-bis c.p.p. applicabile al rito prescelto.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata

  • art. 448-bis c.p.p.

    richiamato come norma che preclude la proposizione dei motivi attinenti al giudizio di responsabilità e alla congruità della pena contro la sentenza ex art. 444 c.p.p.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice per il reato oggetto della condanna

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non sono proponibili motivi di ricorso per cassazione che investano il giudizio di responsabilità o la congruità della pena, quando tali censure siano vietate dalla disciplina speciale dell'art. 448-bis c.p.p.
  • Nel rito applicativo della pena concordata, il controllo di legittimità resta circoscritto ai soli profili consentiti dalla legge; le doglianze che mirano a riaprire il merito della responsabilità o la quantificazione della pena sono inammissibili.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti stabiliti dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti

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