Cassazione Penale, Sentenza n. 1831/2024 del 15/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero avverso il rigetto del G.I.P., aveva applicato la misura interdittiva prevista dall'art. 290 c.p.p. (divieto di esercitare uffici direttivi per 12 mesi) ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. In cassazione sono stati sollevati sei motivi: 1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 290 c.p.p. per mancato previo interrogatorio dell'indagato (presunta violazione dell'art. 3 Cost.); 2) violazione dell'art. 291 c.p.p. per applicazione ultra petita di misura interdittiva invece della coercitiva richiesta dal P.M.; 3) vizi per aver fondato l'ordinanza su atti di indagine sopravvenuti ("nova") non ammessi in riesame; 4) mancata valutazione di documenti e memoria difensiva depositati il 02/07/2023; 5) vizi di motivazione e travisamento della prova nella valutazione del pericolo di reiterazione (ritenuto non concreto, dato fallimento ormai chiuso da dieci anni e società in bonis); 6) violazione del diritto al lavoro per la misura interdittiva che impedisce l'esercizio dell'attività imprenditoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito dei motivi la Corte ha ritenuto: 1) il motivo costituzionale generico e privo di rilevanza: non era necessario il previo interrogatorio perché la misura interdittiva è stata disposta in sede di riesame e, secondo consolidata giurisprudenza, l'interrogatorio non è obbligatorio in tali ipotesi; 2) infondato il vizio di ultra petitum: il giudice dell'appello può graduare la misura e applicarne una diversa, anche meno grave, rispetto a quella richiesta dal P.M.; 3) infondato il rilievo sui "nova": la produzione di atti nuovi è ammessa nell'appello del P.M. purché riguardino lo stesso fatto e sia garantito il contraddittorio; 4) irrilevanti e generici gli elementi nuovi prodotti dalla difesa, attinenti ad altri reati e non decisivi; 5) corretta e adeguatamente motivata la valutazione del pericolo di reiterazione, fondata su plurime condotte e sulla prosecuzione dell'attività attraverso prestanome; 6) la limitazione al diritto al lavoro è giustificata dal contemperamento con la tutela della collettività. A seguito della declaratoria di inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 290 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la misura interdittiva (divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi). La Corte conferma che può essere applicata in sede di riesame anche in luogo di misure coercitive personali e che, in tale contesto, non è necessario il previo interrogatorio dell'indagato.
art. 289 cod. proc. pen.
art. 289 cod. proc. pen.; art. 289 co.2 terzo capoverso
Regola l'interrogatorio dell'indagato in relazione a misure coercitive. La Corte osserva che, quando la misura interdittiva è disposta in luogo di quella coercitiva, l'interrogatorio può svolgersi successivamente secondo l'art. 294 c.p.p., rendendo irrilevante l'obbligo di interrogatorio preventivo dedotto dal ricorrente.
art. 294 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per le modalità dell'interrogatorio qualora la misura sia disposta in luogo di quella coercitiva; la Corte la usa per spiegare l'ordine procedurale corretto.
art. 291 cod. proc. pen.
Norma relativa al principio di corrispondenza tra chiesto e concesso. La Corte afferma che il giudice dell'appello cautelare può comunque graduare la misura e adottarne una diversa, quindi non integra un illecito ultra petita la scelta di una misura interdittiva in luogo di quella coercitiva richiesta.
art. 292 cod. proc. pen.
Disciplina le condizioni e presupposti delle misure cautelari. La Corte sottolinea che il Tribunale del riesame ha competenza estesa a verificare integralmente quelle condizioni nell'ambito del devolutum.
art. 274 cod. proc. pen.
art. 274 cod. proc. pen., lett. c)
Prevede la conservazione e tutela della collettività come esigenza cautelare (pericolo di reiterazione). La Corte ha ritenuto sussistente tale esigenza per le plurime e continuative condotte poste in essere dall'indagato.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese e, in casi di inammissibilità per profili di colpa, l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende; applicata per imporre al ricorrente il pagamento di euro 3.000.
Art. 3 Costituzione
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente (presunta disparità/ingiustizia per mancato interrogatorio), ma la Corte lo giudica generico e privo di rilievo concreto nel caso.
Sezioni Unite, sent. n. 18339 del 31/03/2004 (Donelli)
Sez. Un. n. 18339/2004, Donelli
Principio secondo cui, nell'appello del P.M. contro il rigetto di una misura cautelare, è legittima la produzione di documentazione 'nuova' purché riguardi lo stesso fatto e sia garantito il contraddittorio; la Corte lo richiama per giustificare l'ammissione dei 'nova' in riesame.
Massime di principio
- Quando il Pubblico Ministero propone appello cautelare contro il rigetto di una misura, il Tribunale del riesame ha competenza estesa: può valutare integralmente le condizioni per qualsiasi misura cautelare nell'ambito del devolutum e può applicare una misura diversa (anche meno grave) rispetto a quella richiesta.
- La previsione del previo interrogatorio dell'indagato non è automaticamente necessaria quando il giudice applica una misura interdittiva in sede di riesame al posto di una misura coercitiva; l'interrogatorio può essere disciplinato successivamente secondo le norme procedurali.
- La produzione di atti "nuovi" (nova) in sede di appello del P.M. è ammissibile se riguarda lo stesso fatto contestato e se è garantito il contraddittorio, compresa la possibilità per la difesa di prendere visione e replicare.
- La mera genericità di doglianze in Cassazione (assenza di specificazione su come un elemento avrebbe inciso sulla decisione) rende il motivo inefficace; bisogna indicare esplicitamente il contenuto decisivo degli elementi nuovi o degli errori di fatto/diritto.
- Il bilanciamento tra diritto al lavoro e esigenze di tutela collettiva può giustificare misure interdittive temporanee: il diritto individuale è sacrificabile nei limiti necessari a prevenire il pericolo di reiterazione di delitti gravi.
- Ricorsi in cassazione che risultino manifestamente infondati o con profili di colpa possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); è quindi necessario valutare la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre il ricorso.
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