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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41250/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Frau è indagato e sottoposto a custodia cautelare in carcere per partecipazione con ruolo direttivo ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti a carattere transnazionale e vari reati-scopo. Ha impugnato l'ordinanza che ha respinto la richiesta di riesame, deducendo vizi di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull'esclusiva adeguatezza della custodia carceraria, in particolare lamentando l'assenza di attualità del pericolo di reiterazione a motivo degli oltre tre anni trascorsi dallo scioglimento dell'organizzazione e la mancanza di manifestazioni di pericolosità. Ha eccepito inoltre che gli arresti domiciliari con controllo elettronico sarebbero adeguati e che il Tribunale ha motivato apoditticamente sul rischio di elusione dei controlli.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale priva di vizi logici, valorizzando la rilevanza del titolo di reato con presunzione di pericolosità (art. 275, comma 3 c.p.p.), la consistente struttura organizzativa dell'associazione (importazioni di kg di cocaina, uso di numerosi corrieri, organizzazione logistica), una condanna definitiva pregressa per analogo reato e l'impiego dell'azienda agricola dell'indagato quale luogo di ricezione e custodia della droga. Per tali ragioni il Tribunale ha correttamente escluso l'idoneità degli arresti domiciliari anche con controllo elettronico. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; infine la sentenza è stata rimessa alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede la presunzione di pericolosità dell'indagato e l'esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere per talune ipotesi (tra cui associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti); ciò comporta per l'indagato l'onere di allegare elementi specifici e particolarmente concludenti per vincere tale presunzione.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Stabilisce la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità manifestamente infondata del ricorso; la Corte ha applicato tale norma fissando la somma in euro tremila.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la sentenza dispone che la decisione sia trasmessa alla cancelleria per gli inevitabili adempimenti amministrativi.

Massime di principio

  • La presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275(3) c.p.p. sposta l'onere probatorio sull'indagato: il mero riferimento al tempo trascorso dal fatto non è di per sé sufficiente a superarla.
  • Il decorso temporale tra i fatti e l'applicazione della misura cautelare è un elemento valutabile ma non decisivo; va considerato unitamente a tutti gli altri elementi istruttori (ruolo nell'organizzazione, mezzi logistici, modalità delle importazioni, condanne pregresse).
  • Arresti domiciliari anche con controllo elettronico possono risultare inidonei se la dimora dell'indagato coincide con il centro operativo o logistico dell'attività illecita, o se vi sono elementi concreti che indicano la possibilità di continuare l'attività senza spostarsi.
  • Per contestare efficacemente una misura cautelare in casi di associazione per traffico di stupefacenti è necessario produrre elementi specifici e concreti che dimostrino la perdita di contatti con il circuito criminale, l'assenza di disponibilità di mezzi/logistica per proseguire l'attività e l'impossibilità di eludere controlli elettronici.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono comportare la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende; è quindi strategicamente rilevante valutare la solidità degli argomenti prima di proporre impugnazioni contro ordinanze cautelari.

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