Cassazione Penale, Sentenza n. 16054/2025 del 28/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), sostenendo il travisamento della prova: afferma di aver commesso personalmente il furto (quindi contesta la qualificazione come ricettazione) e contesta che i documenti rinvenuti nel suo possesso fossero ricettari/ricette mediche idonee a giustificare la detenzione di metadone. Inoltre censura la negazione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per difetto di specificità. Ha ritenuto che i motivi mirassero a una rivalutazione del merito e che la Corte territoriale avesse motivato congruamente la qualificazione del fatto come ricettazione, evidenziando la consistenza e l'univocità delle prove circa il possesso di documenti sanitari firmati in bianco e timbrati, idonei a fungere da accompagnamento per il metadone. Sul punto difensivo relativo ai documenti, il ricorrente non ha prodotto né indicato con precisione gli atti necessari all'autosufficienza del motivo. Quanto alla sospensione condizionale della pena, il rigetto è stato confermato perché il certificato del casellario mostrava che il ricorrente aveva già beneficiato nel 2004 della sospensione e, sommando le pene, si supera il limite dei due anni previsto dall'art. 164, comma quarto, c.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte territoriale e la Cassazione confermano la qualificazione del fatto come ricettazione: il possesso di documenti sanitari firmati in bianco e timbrati è valutato come provento di delitto e idoneo a integrare la condotta di ricettazione quando emergono prove congruenti e univoche sulla provenienza illecita
art. 164, comma quarto, c.p.
Per la sospensione condizionale della pena la Corte ha ritenuto applicabile il limite secondo cui, considerati i benefici già fruiti e la somma delle pene, il totale supera i due anni previsti, escludendo così la nuova concessione della sospensione
Massime di principio
- La Suprema Corte non è sede per la rivalutazione globale del merito: i motivi che chiedono la riconsiderazione degli elementi probatori rischiano l'inammissibilità se non pongono questioni di diritto chiaramente specificate
- Per essere ammissibile in Cassazione, un motivo che contesta la valutazione probatoria deve essere autosufficiente: è necessario indicare con precisione e trasmettere gli atti o i documenti decisivi richiamati nel motivo
- Il possesso di documenti sanitari firmati in bianco e timbrati può costituire elemento probatorio rilevante di ricettazione quando la valutazione complessiva delle prove indica la consapevolezza della provenienza illecita
- Le mere asserzioni dell'imputato circa l'aver commesso personalmente il furto non sostituiscono elementi oggettivi: chi contesta la qualificazione deve allegare circostanze oggettive a conforto della propria versione
- La concessione della sospensione condizionale della pena è esclusa quando, alla luce della certificazione del casellario, il beneficio era già stato fruito e la somma delle pene supera i limiti previsti dalla legge
- In caso di inammissibilità del ricorso per colpa o manifesta infondatezza, è possibile la condanna del ricorrente al versamento di una somma alla cassa delle ammende oltre alle spese processuali
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