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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03930/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condomini)

La controversia

La controversia nasce da una domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. proposta da due soggetti nei confronti del proprietario esclusivo di un lastrico solare di un condominio, per ottenere il risarcimento/ripristino dei danni da infiltrazioni provenienti dal lastrico e dall'appartamento sovrastante. Il tribunale adito in sede cautelare aveva accolto il ricorso d'urgenza e ordinato l'esecuzione dei lavori di rifacimento del lastrico. Nella successiva causa di merito il convenuto ha proposto davanti al Tribunale di Bologna, sostenendo che una delle attrici aveva trasferito la propria residenza; i convenuti hanno eccepito l'incompetenza territoriale del tribunale bolognese ai sensi dell'art. 23 c.p.c., sostenendo che la competenza spettasse al Tribunale di Vallo della Lucania, già individuato come competente nel provvedimento cautelare. Il ricorrente per regolamento ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 23, 28, 38, 101, 112, 115 e 167 c.p.c.: (1) la competenza territoriale derogabile ex art. 23 c.p.c. si fonderebbe su un'eccezione in senso stretto, richiedente specifica allegazione e valorizzazione giuridica dei fatti integrativi, non soddisfatta dalla mera deduzione dell'esistenza di un condominio; (2) il giudice di merito avrebbe applicato l'art. 23 c.p.c. solo sulla base dell'esistenza del condominio, mentre la norma varrebbe solo per controversie che attengano al condominio, cioè sorte per ragioni afferenti al condominio stesso.

La decisione

La Corte ha ritenuto il regolamento di competenza ammissibile ma infondato. Ha confermato che, nelle controversie tra condomini relative a danni da infiltrazioni provenienti da un lastrico solare o da parti dell'edificio condominiale, opera il foro speciale dell'art. 23 c.p.c. anche se la lite non riguarda esclusivamente l'uso delle parti comuni in senso stretto. Ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Vallo della Lucania, rigettato il ricorso, condannato il ricorrente alle spese del giudizio e dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 23 c.p.c.

    Il foro del condominio si applica non solo alle liti tra condomini sui rapporti derivanti dalla proprietà delle parti comuni e dal loro uso, ma anche alle cause tra condomini per danni da infiltrazioni provenienti dall'edificio o da un appartamento sovrastante, e in generale alle controversie afferenti al condominio.

  • art. 28 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla competenza, senza una specifica autonoma affermazione decisoria nel provvedimento.

  • art. 38 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla deduzione dell'incompetenza territoriale.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma rilevanza decisoria espressa.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma rilevanza decisoria espressa.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma rilevanza decisoria espressa.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma rilevanza decisoria espressa.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Usato come parametro di legittimità per i motivi di ricorso per regolamento di competenza.

  • art. 700 c.p.c.

    È il fondamento del provvedimento d'urgenza originario relativo ai danni da infiltrazioni.

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    Richiamato per il reclamo avverso il provvedimento d'urgenza, poi confermato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.

  • d.m. n. 55/2014

    Richiamato in tema di liquidazione delle spese, con affermazione che nel regolamento di competenza il valore effettivo della causa è indeterminabile.

Massime di principio

  • Il foro speciale del condominio ex art. 23 c.p.c. non si limita alle controversie strettamente inerenti alla proprietà o all'uso delle parti comuni, ma comprende anche le liti tra condomini connesse a danni da infiltrazioni provenienti da parti dell'edificio o da unità sovrastanti, quando la controversia sia sostanzialmente afferente al condominio.
  • Nell'interpretazione della competenza per cause condominiali rileva la sostanza della controversia e il suo collegamento con il condominio, non una lettura restrittiva limitata alle sole azioni reali sulle parti comuni.
  • Nel regolamento di competenza, quando la questione dedotta è meramente processuale, la causa ha valore indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese.
  • Il rigetto del regolamento di competenza comporta l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaParti comuni
RamiProcesso civileCondominio
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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