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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48490/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo ritenendolo fondato: ha dichiarato la nullità d'ordine generale per la mancata notificazione al difensore di fiducia e ha annullato la sentenza impugnata. La causa è stata rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. Si segnala che il Procuratore Generale aveva chiesto il rigetto dei ricorsi, mentre il difensore dei ricorrenti ne aveva chiesto l'accoglimento.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno denunciato l'nullità assoluta della sentenza impugnata per mancata notifica, al loro difensore di fiducia avv. Francesco De Gregorio, del decreto di citazione a giudizio per il processo di appello. Dal fascicolo d'ufficio è emerso che il decreto era stato notificato solo all'avv. Francesco Iovane, che non risulta nominato difensore dai ricorrenti; inoltre l'avv. De Gregorio, pur avendo sottoscritto il gravame in Cassazione, non ha effettivamente partecipato al giudizio d'appello né ha inviato conclusioni scritte nel rito cartolare.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, Di Mattia, Rv. 258615 - 01; Sez. 2, n. 2784 del 11/10/1991, dep. 1992, Sanino e altro, Rv. 189389 - 01

    La mancata notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia determina una nullità d'ordine generale che comporta l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio.

Massime di principio

  • La mancata notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell'imputato configura una nullità di carattere generale che può portare all'annullamento della sentenza d'appello.
  • La notifica effettuata a un avvocato che non risulta nominato difensore dall'imputato non supplisce alla mancanza di notifica al difensore di fiducia.
  • Il fatto che il difensore abbia poi sottoscritto il ricorso in Cassazione o non abbia partecipato attivamente al giudizio d'appello non preclude necessariamente il riconoscimento della nullità derivante dalla mancata notifica nella fase di appello.
  • In presenza di tale vizio, la Corte di Cassazione normalmente annulla e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'Appello per garantire la regolarità del contraddittorio e della difesa.
  • Per evitare rischi processuali, è fondamentale che l'imputato dichiari chiaramente il difensore di fiducia e che quest'ultimo si assicuri di ricevere le notifiche relative al procedimento d'appello; viceversa va valutata tempestiva impugnazione per nullità.
  • La questione va sollevata immediatamente e adeguatamente documentata (es. registro notifiche, procura alle liti) perché si tratta di nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio.

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