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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36307/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 04/05/2022 del Tribunale di Potenza. Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza; successivamente è stato emesso un decreto di archiviazione rispetto ai fatti per cui si procedeva e il ricorrente ha rinunciato al ricorso mediante dichiarazione presentata in cancelleria.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p. La Corte ha precisato che dalla dichiarazione di inammissibilità non deriva condanna alle spese processuali né applicazione della sanzione in favore della Cassa delle Ammende, poiché il venir meno dell'interesse sopraggiunto dopo la proposizione del ricorso non costituisce ipotesi di soccombenza (con richiamo a giurisprudenza: Sez.6, n. 19209/2013, Scaricaciottoli; Sez.2, n. 4452/2019, Cristallo). Dichiarato inammissibile il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    art. 591, comma 1, lett. a) cod.proc.pen.

    Applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte ha utilizzato la norma per concludere che, dopo l'archiviazione e la rinuncia, manca l'interesse alla decisione in cassazione.

  • Giurisprudenza citata

    Sez.6, n. 19209 del 31/01/2013 (Scaricaciottoli); Sez.2, n. 4452 del 08/01/2019 (Cristallo, Rv. 274736)

    Richiamata per affermare che la sopravvenuta mancanza di interesse non costituisce soccombenza e dunque non comporta condanna alle spese né applicazione della sanzione in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Se, dopo la proposizione di un ricorso per cassazione, sopraggiunge un atto (es. decreto di archiviazione) che elimina l'interesse concreto alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • La rinuncia espressa del ricorrente al gravame, una volta documentata, rafforza il presupposto della sopravvenuta carenza di interesse e giustifica l'inammissibilità del ricorso.
  • La sopravvenuta mancanza di interesse non equivale a soccombenza: in tali ipotesi la Corte non imputa le spese processuali né applica la sanzione in favore della Cassa delle Ammende.
  • Prima di proporre o mantenere un ricorso è necessario verificare eventuali provvedimenti successivi (archiviazioni, estinzioni del reato, ecc.) che possano rendere il ricorso privo di interesse, per evitare inutili adempimenti procedurali.
  • In situazioni analoghe il difensore dovrebbe valutare tempestivamente la possibilità di rinuncia o di deposito di memorie esplicative per informare la Corte della sopravvenuta mancanza di interesse e agevolare una decisione sulla inammissibilità.

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