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Ordinanza

Ordinanza n. 1400/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, decreto dipartimentale numero 3827 del 18/12/2025

Giustizia amministrativa202600412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre espressamente la sospensione dell'efficacia del decreto impugnato né anticipare una valutazione sui motivi di ricorso. Ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso al 28 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della questione.

TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto dipartimentale n. 3827 del 18 dicembre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinataria del provvedimento)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto dipartimentale n. 3827 del 18 dicembre 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Dal testo dell'ordinanza non emergono né il contenuto sostanziale del decreto né i motivi di illegittimità dedotti. Il Collegio ha rilevato la particolare delicatezza degli interessi coinvolti e ha ritenuto che le esigenze cautelari fossero adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita trattazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente sono adeguatamente soddisfatte con la sollecita discussione del merito della causa ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente al giudice, quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante una sollecita fissazione dell'udienza di merito, di accogliere l'istanza cautelare a tale esclusivo fine, senza adottare necessariamente una misura sospensiva espressa.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla sollecita trattazione del merito, il giudice amministrativo può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a. e fissare rapidamente l'udienza pubblica, senza pronunciarsi espressamente sulla sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
  • La particolare delicatezza degli interessi coinvolti può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare, purché tale ragione sia esplicitata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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