Cassazione Civile, Ordinanza n. 07198/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionisti)
La controversia
La controversia nasce da due opposizioni a decreti ingiuntivi ottenuti da una società di ingegneria e da un architetto per compensi professionali relativi a prestazioni di progettazione connesse a interventi di valorizzazione di immobili e alla realizzazione di una RSA e di una struttura alberghiera. La società committente, poi avente causa dell’originaria opponente, contestava: la mancanza di poteri rappresentativi dei funzionari che avevano conferito gli incarichi e intrattenuto i rapporti con i professionisti; l’insussistenza di un valido conferimento del mandato per facta concludentia; l’incompatibilità delle attività progettuali con l’oggetto sociale; la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; l’erronea qualificazione dei funzionari come procuratori commerciali; il rigetto della domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado; la regolazione delle spese. I professionisti, con ricorsi incidentali, contestavano invece la quantificazione del compenso, sostenendo che la Corte d’appello avesse riconosciuto soltanto il corrispettivo per una progettazione di massima o definitiva, senza remunerare integralmente le attività effettivamente svolte, e che vi fosse contraddittorietà nella motivazione e omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società e ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi incidentali. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi della ricorrente principale perché la Corte d’appello aveva ricostruito, con motivazione logica e articolata, il perfezionamento del rapporto professionale sulla base di una pluralità di elementi documentali e presuntivi, aveva correttamente valutato la compatibilità dell’attività di progettazione con lo scopo sociale, aveva qualificato la domanda nei limiti dell’attività effettivamente svolta senza violare l’art. 112 c.p.c., e aveva legittimamente negato la restituzione delle somme per mancanza di prova dell’esborso. I ricorsi incidentali sono stati dichiarati inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi: la riduzione dei compensi non derivava da travisamento delle prestazioni, ma dalla constatazione che non era stato redatto un progetto esecutivo e che erano liquidabili solo attività compatibili con l’oggetto sociale della committente. Spese di legittimità compensate integralmente; disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell’onere della prova sulla conclusione del rapporto e sui fatti posti a fondamento delle domande e difese
artt. 2727 e 2729 c.c.
la prova del conferimento dell'incarico può essere desunta anche da presunzioni, se gravi, precise e concordanti, valutate dal giudice di merito
art. 2721, comma 1 c.c.
limite alla prova testimoniale dei contratti, ma non assoluto
art. 2721, comma 2 c.c.
consente al giudice di ammettere la prova oltre il limite, in ragione della qualità delle parti, della natura del contratto e delle circostanze
art. 2384 c.c.
i poteri di rappresentanza vanno valutati in relazione alla strumentalità dell'atto rispetto all'oggetto sociale
art. 2384 bis c.c.
invocato per l'opponibilità ai terzi dei limiti statutari, ma ritenuto non decisivo perché l'operazione è stata considerata coerente con l'oggetto sociale
art. 99 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per la doglianza di ultrapetizione, ma non violato
art. 112 c.p.c.
il giudice non può attribuire un bene diverso da quello domandato, ma può qualificare giuridicamente i fatti allegati senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame è inammissibile quando si chieda una rivalutazione del merito o delle prove
art. 348 ter, commi IV e V, c.p.c.
preclude la censura di omesso esame quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado sui fatti decisivi
art. 2206 c.c.
richiamato sul tema dei procuratori commerciali e dei limiti della rappresentanza
art. 91 c.p.c.
la soccombenza va valutata in relazione all'esito complessivo e alla natura delle domande
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice nei limiti di legge
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
invocato per vizio di motivazione, ma ritenuto insussistente
art. 336, comma 2, c.p.c.
richiamato in relazione alla domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza riformata
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo
art. 371, comma quarto, c.p.c.
richiamato per il controricorso con ricorso incidentale
art. 111 Cost.
invocato dai ricorrenti incidentali per asserita contraddittorietà della motivazione
Massime di principio
- La conclusione di un incarico professionale può essere provata anche per fatti concludenti e mediante presunzioni, quando la documentazione complessiva e il contesto negoziale rendano attendibile la ricostruzione del rapporto, specie se il giudice di merito esplicita un percorso logico coerente.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale istruttorio né la selezione atomistica di singoli documenti, se la sentenza impugnata ha esaminato l’intero quadro probatorio con motivazione sufficiente.
- Per stabilire se un atto compiuto da organi o funzionari sia vincolante per la società, occorre verificare la sua strumentalità, diretta o indiretta, rispetto all’oggetto sociale, non essendo decisivi né il solo dato della tipologia astratta dell’atto né la mera utilità in concreto per la società.
- Le norme sulla rappresentanza e sui limiti statutari non impediscono il riconoscimento del vincolo societario quando l’operazione, valutata nel suo assetto funzionale, sia coerente con la finalità sociale e sia stata inserita in una prassi negoziale consolidata.
- L’art. 112 c.p.c. non vieta al giudice di qualificare giuridicamente in modo diverso la prestazione dedotta in giudizio, purché restino invariati petitum e causa petendi sostanziale.
- La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza riformata richiede la prova dell’effettivo esborso; in difetto di tale allegazione e prova, il giudice può legittimamente rigettare la domanda.
- Ai fini della regolazione delle spese, il semplice accoglimento in misura inferiore rispetto a quanto richiesto su un unico capo non integra automaticamente soccombenza reciproca; la compensazione resta rimessa al potere discrezionale del giudice nei limiti di legge.
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