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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07198/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionisti)

La controversia

La controversia nasce da due opposizioni a decreti ingiuntivi ottenuti da una società di ingegneria e da un architetto per compensi professionali relativi a prestazioni di progettazione connesse a interventi di valorizzazione di immobili e alla realizzazione di una RSA e di una struttura alberghiera. La società committente, poi avente causa dell’originaria opponente, contestava: la mancanza di poteri rappresentativi dei funzionari che avevano conferito gli incarichi e intrattenuto i rapporti con i professionisti; l’insussistenza di un valido conferimento del mandato per facta concludentia; l’incompatibilità delle attività progettuali con l’oggetto sociale; la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; l’erronea qualificazione dei funzionari come procuratori commerciali; il rigetto della domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado; la regolazione delle spese. I professionisti, con ricorsi incidentali, contestavano invece la quantificazione del compenso, sostenendo che la Corte d’appello avesse riconosciuto soltanto il corrispettivo per una progettazione di massima o definitiva, senza remunerare integralmente le attività effettivamente svolte, e che vi fosse contraddittorietà nella motivazione e omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società e ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi incidentali. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi della ricorrente principale perché la Corte d’appello aveva ricostruito, con motivazione logica e articolata, il perfezionamento del rapporto professionale sulla base di una pluralità di elementi documentali e presuntivi, aveva correttamente valutato la compatibilità dell’attività di progettazione con lo scopo sociale, aveva qualificato la domanda nei limiti dell’attività effettivamente svolta senza violare l’art. 112 c.p.c., e aveva legittimamente negato la restituzione delle somme per mancanza di prova dell’esborso. I ricorsi incidentali sono stati dichiarati inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi: la riduzione dei compensi non derivava da travisamento delle prestazioni, ma dalla constatazione che non era stato redatto un progetto esecutivo e che erano liquidabili solo attività compatibili con l’oggetto sociale della committente. Spese di legittimità compensate integralmente; disposto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova sulla conclusione del rapporto e sui fatti posti a fondamento delle domande e difese

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    la prova del conferimento dell'incarico può essere desunta anche da presunzioni, se gravi, precise e concordanti, valutate dal giudice di merito

  • art. 2721, comma 1 c.c.

    limite alla prova testimoniale dei contratti, ma non assoluto

  • art. 2721, comma 2 c.c.

    consente al giudice di ammettere la prova oltre il limite, in ragione della qualità delle parti, della natura del contratto e delle circostanze

  • art. 2384 c.c.

    i poteri di rappresentanza vanno valutati in relazione alla strumentalità dell'atto rispetto all'oggetto sociale

  • art. 2384 bis c.c.

    invocato per l'opponibilità ai terzi dei limiti statutari, ma ritenuto non decisivo perché l'operazione è stata considerata coerente con l'oggetto sociale

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per la doglianza di ultrapetizione, ma non violato

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può attribuire un bene diverso da quello domandato, ma può qualificare giuridicamente i fatti allegati senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio di omesso esame è inammissibile quando si chieda una rivalutazione del merito o delle prove

  • art. 348 ter, commi IV e V, c.p.c.

    preclude la censura di omesso esame quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado sui fatti decisivi

  • art. 2206 c.c.

    richiamato sul tema dei procuratori commerciali e dei limiti della rappresentanza

  • art. 91 c.p.c.

    la soccombenza va valutata in relazione all'esito complessivo e alla natura delle domande

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice nei limiti di legge

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    invocato per vizio di motivazione, ma ritenuto insussistente

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    richiamato in relazione alla domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza riformata

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 371, comma quarto, c.p.c.

    richiamato per il controricorso con ricorso incidentale

  • art. 111 Cost.

    invocato dai ricorrenti incidentali per asserita contraddittorietà della motivazione

Massime di principio

  • La conclusione di un incarico professionale può essere provata anche per fatti concludenti e mediante presunzioni, quando la documentazione complessiva e il contesto negoziale rendano attendibile la ricostruzione del rapporto, specie se il giudice di merito esplicita un percorso logico coerente.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale istruttorio né la selezione atomistica di singoli documenti, se la sentenza impugnata ha esaminato l’intero quadro probatorio con motivazione sufficiente.
  • Per stabilire se un atto compiuto da organi o funzionari sia vincolante per la società, occorre verificare la sua strumentalità, diretta o indiretta, rispetto all’oggetto sociale, non essendo decisivi né il solo dato della tipologia astratta dell’atto né la mera utilità in concreto per la società.
  • Le norme sulla rappresentanza e sui limiti statutari non impediscono il riconoscimento del vincolo societario quando l’operazione, valutata nel suo assetto funzionale, sia coerente con la finalità sociale e sia stata inserita in una prassi negoziale consolidata.
  • L’art. 112 c.p.c. non vieta al giudice di qualificare giuridicamente in modo diverso la prestazione dedotta in giudizio, purché restino invariati petitum e causa petendi sostanziale.
  • La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza riformata richiede la prova dell’effettivo esborso; in difetto di tale allegazione e prova, il giudice può legittimamente rigettare la domanda.
  • Ai fini della regolazione delle spese, il semplice accoglimento in misura inferiore rispetto a quanto richiesto su un unico capo non integra automaticamente soccombenza reciproca; la compensazione resta rimessa al potere discrezionale del giudice nei limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieMandatoAmministratoriPatti parasocialiProveImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàLitisconsorzio necessario

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