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Sentenza

Sentenza n. 264/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 4596/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202408457

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. III, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il parziale riconoscimento delle spese rendicontate e la conseguente riduzione del contributo

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

Favorevole al ricorrente (associazione beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

L'associazione aveva impugnato il provvedimento con cui la Camera di Commercio, all'esito della verifica della rendicontazione, aveva escluso alcune spese di coordinamento e progettazione e rideterminato il contributo concedibile. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per omessa notifica ad almeno uno degli altri soggetti ammessi al finanziamento, ritenuti controinteressati necessari ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., sul presupposto che l'accoglimento avrebbe potuto incidere sul plafond complessivo e determinare la rinnovazione della procedura. In appello l'associazione ha dedotto l'erroneità della declaratoria, sostenendo che gli altri beneficiari non erano controinteressati, poiché il giudizio riguardava esclusivamente il successivo provvedimento individuale di parziale riconoscimento delle spese e non la determinazione generale di ammissione e riparto delle risorse. Ha inoltre evidenziato che l'eventuale riconoscimento richiesto sarebbe stato comunque inferiore all'importo inizialmente attribuito con la determinazione di ammissione. Il Consiglio di Stato ha preliminarmente dichiarato tardive le note di passaggio in decisione depositate dall'appellante il giorno precedente l'udienza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il primo motivo di appello. Ha chiarito che la qualità di controinteressato richiede sia l'elemento formale della nominativa contemplazione nel provvedimento impugnato, tale da consentirne l'individuazione, sia l'elemento sostanziale dell'esistenza di un interesse legittimo uguale e contrario a quello azionato. Gli altri soggetti ammessi al contributo non possedevano l'elemento sostanziale: la loro posizione derivava dalla precedente determinazione di approvazione degli elenchi e di riparto delle risorse, estranea all'oggetto del giudizio, e non sarebbe stata pregiudicata dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione del successivo provvedimento individuale di parziale riconoscimento delle spese. La determinazione a monte non sarebbe stata né invalidata per derivazione né automaticamente caducata. Inoltre, l'importo richiesto dall'associazione risultava inferiore a quello già attribuito con la determinazione originaria, sicché non vi sarebbe stata riduzione del plafond spettante agli altri beneficiari né necessità di rinnovare l'intera procedura. Ritenendo palese l'errore del TAR, che aveva omesso l'esame della specifica situazione fattuale e dei motivi di ricorso, il Collegio ha applicato l'art. 105, comma 1, c.p.a. e il principio enunciato dall'Adunanza Plenaria n. 16/2024: la rimessione al primo giudice opera anche quando la sentenza abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado errando palesemente nell'escludere la legittimazione o l'interesse del ricorrente. La sentenza appellata è stata quindi dichiarata nulla e la causa rimessa al TAR Campania per l'esame del merito. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato è necessaria solo quando esista effettivamente un controinteressato, individuabile secondo i requisiti formale e sostanziale elaborati dalla giurisprudenza.

  • art. 105, comma 1, c.p.a.

    La nullità della sentenza e la rimessione della causa al giudice di primo grado si applicano anche quando il giudice di primo grado abbia dichiarato inammissibile il ricorso omettendo palesemente l'esame della situazione fattuale e dei motivi di ricorso per un erroneo rilievo relativo alla legittimazione o all'interesse.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    La rimessione al primo giudice fondata sull'accoglimento di una questione dedotta dalla parte non costituisce esito derivante da una questione rilevata d'ufficio e non richiede uno specifico avviso alle parti ai sensi della disposizione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la qualità di controinteressato richiede congiuntamente un elemento formale, costituito dalla contemplazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato o dalla sua agevole individuabilità, e un elemento sostanziale, costituito dalla titolarità di un interesse legittimo uguale e contrario a quello azionato dal ricorrente.
  • I beneficiari di una misura finanziaria non sono controinteressati necessari nel giudizio avente a oggetto esclusivamente il successivo provvedimento individuale di verifica della rendicontazione e di parziale riconoscimento del contributo, quando la loro ammissione e la ripartizione del plafond siano state definite da un precedente atto non impugnato e l'eventuale accoglimento non incida sulle loro posizioni.
  • L'eventuale illegittimità del provvedimento individuale di parziale riconoscimento delle spese non determina né l'invalidazione derivata né la caducazione automatica del precedente atto generale o plurimo di ammissione e riparto delle risorse.
  • Ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso omettendo palesemente l'esame della specifica situazione fattuale e dei motivi di ricorso per un erroneo rilievo relativo alla legittimazione o all'interesse del ricorrente.
  • La rimessione al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., quando consegue all'accoglimento di una questione dedotta dalla parte, può essere disposta anche senza uno specifico avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché non deriva da una questione rilevata d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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