Ordinanza n. 4065/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’accertamento previa adozione di misure cautelari dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka nell’ambito del procedimento di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato e, per l’effetto, per l’ordine di conclusione del procedimento entro e non oltre 30 giorni, o altro termine che sia ritenuto di giustizia. Per quanto riguarda i motivi aggiunti per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari - del provvedimento di decadenza del nulla osta al lavoro subordinato n. P- MS/L/Q/2023/100106 emesso dalla Prefettura di Massa Carrara il 14 agosto 2025; - del provvedimento (prot. n. 7386/2025) di rigetto della richiesta di visto per motivi di lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata italiana a Dhaka il 1° settembre 2025 e notificato il 3 settembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Dhaka sulla domanda di visto per lavoro subordinato e, con motivi aggiunti, decadenza del nulla osta al lavoro e diniego del visto
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha inizialmente chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka nel procedimento di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato, con ordine di conclusione del procedimento entro trenta giorni o altro termine ritenuto congruo. Nel corso del giudizio ha proposto motivi aggiunti contro il provvedimento della Prefettura di Massa Carrara del 14 agosto 2025, dichiarativo della decadenza del nulla osta al lavoro subordinato per decorso del termine semestrale senza rilascio del visto, e contro il successivo diniego del visto emesso dall'Ambasciata il 1° settembre 2025. In sede cautelare ha dedotto l'illegittimità della decadenza automatica del nulla osta, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto svolgere un'istruttoria individuale sulle cause del mancato utilizzo del titolo e verificare se il ritardo fosse imputabile alla sua condotta. Ha inoltre prospettato il rischio di perdere definitivamente l'opportunità lavorativa. Le Amministrazioni hanno contestato, tra l'altro, la carenza di interesse per la sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ravvisando il fumus boni iuris nella circostanza che la decadenza del nulla osta era stata fondata sul mero decorso del termine semestrale, senza un'effettiva valutazione delle ragioni del mancato rilascio del visto e della loro eventuale imputabilità al ricorrente. Il giudice ha rilevato, in particolare, possibili profili di difetto di istruttoria e di violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Ha ritenuto sussistente anche il periculum in mora, poiché il mantenimento degli atti avrebbe potuto determinare la perdita definitiva dell'opportunità lavorativa. Le questioni sulla sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro sono state ritenute meritevoli di ulteriore approfondimento e non specificamente riferite alla posizione del ricorrente. Il TAR ha sospeso l'efficacia della decadenza del nulla osta e del diniego del visto, ordinando alle Amministrazioni competenti di riesaminare la posizione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Ha fissato l'udienza pubblica per il 23 febbraio 2027 e compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte.
Massime di principio
- La decadenza di un nulla osta al lavoro subordinato per il mero decorso del termine di validità, senza una concreta valutazione individuale delle ragioni del mancato rilascio o utilizzo del visto e della loro imputabilità all'interessato, presenta profili di illegittimità per difetto di istruttoria.
- L'applicazione automatica della decadenza di un titolo amministrativo deve rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza, imponendo all'Amministrazione di considerare le circostanze concrete della vicenda.
- Sussiste il periculum in mora quando l'efficacia degli atti impugnati espone il richiedente al rischio concreto di perdere definitivamente un'opportunità lavorativa.
- In sede cautelare, una contestazione dell'Amministrazione relativa alla sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro non esclude l'interesse a ricorrere se tale circostanza non risulta specificamente riferita alla posizione dell'interessato e richiede ulteriori accertamenti.
- Quando sono sospesi sia l'atto di decadenza del nulla osta sia il diniego del visto, il giudice può ordinare alle Amministrazioni competenti, ciascuna per il proprio ambito, il riesame della posizione entro un termine determinato.
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