Sentenza n. 305/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Campania, Salerno, sez. III, n. 25 del 9 gennaio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del TAR Campania, Salerno, Sez. III, n. 25 del 9 gennaio 2025, relativa all’accesso alle schede e alla documentazione delle progressioni economiche orizzontali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 25 del 9 gennaio 2025, con la quale il TAR aveva annullato il silenzio-rifiuto dell’ASL Salerno sull’istanza di accesso del 4 maggio 2024 e aveva ordinato all’amministrazione di esibire, entro trenta giorni, le schede di valutazione relative alla posizione lavorativa della dipendente e ogni altro documento utile a ricostruire la formazione del punteggio attribuito nelle graduatorie PEO degli anni 2022, 2023 e 2024. La ricorrente ha dedotto l’adempimento soltanto parziale, poiché l’ASL aveva esibito le schede PEO degli anni 2022 e 2023, ma non l’ulteriore documentazione posta a corredo delle schede e necessaria a ricostruire l’iter logico del punteggio, né la scheda relativa al 2024, dichiarata dall’amministrazione ancora in fase di elaborazione. È stata inoltre chiesta la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che l’ASL Salerno avesse adempiuto solo parzialmente alla sentenza azionata, avendo esibito le schede PEO degli anni 2022 e 2023, ma non l’ulteriore documentazione a corredo, sempreché disponibile e pertinente allo specifico interesse ostensivo, necessaria per ricostruire l’iter logico sotteso al punteggio attribuito. Ha quindi dichiarato in parte cessata la materia del contendere, limitatamente alla documentazione già esibita, e in parte accolto il ricorso, ordinando all’ASL di esibire la documentazione ulteriore non ancora ostesa entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha respinto la domanda di nomina del commissario ad acta, poiché non risultava ancora protratta l’inerzia dopo il termine assegnato dal giudice per l’ottemperanza e non sussistevano particolari ragioni acceleratorie. Le spese sono state poste a carico dell’ASL, anche in considerazione della soccombenza virtuale, e liquidate in 750 euro oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo applica ordinando all’amministrazione l’esecuzione della precedente sentenza e valutando l’adempimento solo parziale dell’ASL.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza che abbia ordinato l’esibizione documentale, l’amministrazione adempie soltanto se mette a disposizione tutta la documentazione richiesta e utile a soddisfare l’interesse ostensivo accertato dal giudice, nei limiti in cui essa sia disponibile e pertinente.
- L’esibizione di una parte dei documenti richiesti determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a quanto già consegnato, ma consente l’accoglimento del ricorso per la documentazione ulteriore non ancora ostesa.
- La nomina di un commissario ad acta presuppone, di regola, il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice per l’ottemperanza; in assenza di tale presupposto e di particolari ragioni acceleratorie, la nomina deve essere respinta.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’ordine di esecuzione può essere impartito mediante fissazione di un nuovo termine decorrente dalla notificazione o comunicazione della decisione, anche quando l’amministrazione abbia già eseguito solo parzialmente il comando giudiziale.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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