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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33159/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 12/02/2025 che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo di continuazione tra reati oggetto di diverse sentenze irrevocabili; il ricorrente deduceva violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., sostenendo che tutti i reati (in particolare quelli indicati sub c), d), e) e f)) fossero espressione del medesimo disegno criminoso in quanto riconducibili alla logica associativa, con rimando alla vicinanza temporale, al ruolo verticistico, alla territorialità della consorteria e alla prosecuzione della militanza nonostante la detenzione

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso parzialmente. Ha ritenuto corretta, in gran parte, l'analisi della Corte territoriale circa l'assenza di continuità tra i reati più distanti nel tempo (quelli indicati sub a) e b)), ma ha annullato l'ordinanza limitatamente al diniego del riconoscimento della continuazione fra i reati già unificati con le sentenze sub c), d) ed e) e il reato indicato sub f), rimettendo la valutazione alla Corte di assise d'appello di Bari per nuovo giudizio su quel punto. Il resto del ricorso è stato rigettato. Motivazione chiave: la Cassazione ha richiamato il principio secondo cui, in sede esecutiva, il giudice deve tener conto del riconoscimento della continuità effettuato in sede di cognizione quando i reati si collocano nel medesimo arco temporale e spaziale e, se intende discostarsene, è tenuto a motivare adeguatamente la divergenza; nel caso concreto il fatto sub f) si colloca temporalmente all'interno dello stesso periodo (1991-1993) dei reati già ritenuti in continuazione, per cui il diniego andava riesaminato.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente come vizio, ma la decisione della Cassazione si è basata soprattutto sul principio giurisprudenziale relativo alla continuazione; non è fornita nel testo una specifica interpretazione normativa distinta oltre alla contestazione del ricorrente

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente in materia di esecuzione: la Corte ha valutato la richiesta in sede esecutiva e ha disposto annullamento parziale dell'ordinanza ai sensi dei principi applicabili nella fase esecutiva

  • art. 416-bis cod. pen.

    La giurisprudenza richiamata dalla Corte precisa che la continuazione tra partecipazione ad associazione per delinquere e i reati-fine è possibile solo se quei reati erano "programmati" al momento in cui il soggetto è entrato nel sodalizio; non può riconoscersi automaticamente la continuazione per tutti i reati commessi in ambito associativo senza prova della programmazione antecedente o concomitante

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione tra partecipazione ad associazione e reati-fine è necessario dimostrare che i reati-fine siano stati programmati o prevedibili al momento dell'ingresso nel sodalizio; non basta la mera appartenenza associativa
  • La valutazione del giudice dell'esecuzione deve tenere conto dei riconoscimenti già fatti in sede di cognizione: se i reati oggetto della domanda si collocano nello stesso arco temporale e territoriale di quelli già ritenuti in continuazione, il diniego richiede motivazione specifica
  • La distanza temporale e l'emergere di eventi successivi (es. faide, passaggi di affiliati, condotte dopo la scarcerazione) possono interrompere il nesso di continuità quando dimostrano contingenza o autonome vicende non prevedibili al momento dell'affiliazione
  • La detenzione o la collaborazione successiva non scardinano automaticamente un vincolo di continuazione: ogni elemento va valutato nel suo contesto probatorio
  • Se il reato contestato si colloca materialmente nello stesso intervallo cronologico e nello stesso contesto di fatti già unificati in sede cognitiva, il giudice dell'esecuzione deve riconsiderare la continuazione e, in caso di rifiuto, motivare la discordanza rispetto alla decisione di merito

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