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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30334/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente, dopo il rigetto della domanda da parte della Commissione territoriale e poi del Tribunale di Roma, aveva proposto appello senza esito e quindi ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato il diniego di protezione internazionale e di protezione umanitaria. Nei primi tre motivi denunciava, in sostanza, che la Corte d'appello aveva escluso la presenza di violenza indiscriminata in Bangladesh sulla base di fonti informative non attuali, con omesso esame di un fatto decisivo e con motivazione solo apparente o contraddittoria, sostenendo inoltre l'assenza di un'adeguata istruttoria sulle condizioni del Paese di origine. Con il quarto motivo censurava il diniego della protezione umanitaria per omesso esame delle sue condizioni personali in Italia, in particolare dell'inserimento sociale e lavorativo, allegando di vivere nel Paese da cinque anni e di avere trovato alloggio e lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, osservando che il ricorrente aveva richiamato un rapporto di Amnesty International successivo di un solo anno rispetto a quello valorizzato dalla Corte d'appello e che da tale fonte non emergeva una situazione apprezzabilmente diversa; ha quindi escluso sia l'omesso esame di un fatto decisivo sia il vizio di motivazione apparente. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché il ricorrente si era limitato ad affermazioni generiche sulla propria permanenza in Italia e sul proprio inserimento, senza una specifica critica alla motivazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del Ministero e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    la soccombenza del ricorrente comporta, ricorrendone i presupposti processuali, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

  • protezione umanitaria

    il motivo è inammissibile quando si risolve in allegazioni generiche sull'inserimento sociale e lavorativo, senza specifica censura della decisione impugnata

  • protezione internazionale

    la valutazione sulla situazione del Paese di origine può essere compiuta mediante fonti informative, purché non emerga una situazione diversa in modo apprezzabile rispetto a quella accertata dal giudice di merito

Massime di principio

  • In tema di protezione internazionale, la censura per omesso esame o motivazione apparente sulla situazione del Paese di origine non è fondata se la fonte alternativa invocata dal ricorrente, pur successiva, non descrive un quadro sostanzialmente diverso da quello già valutato dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione apparente o di omesso esame non può essere desunto dalla sola critica alla scelta della fonte informativa, ove il ricorrente non dimostri che una diversa fonte aggiornata avrebbe condotto a un accertamento realmente differente.
  • La domanda di protezione umanitaria richiede una specifica allegazione e critica delle condizioni personali rilevanti; affermazioni generiche sul soggiorno in Italia, sull'alloggio e sul lavoro non bastano a scalfire la decisione di merito.
  • In cassazione, il ricorso che non confronta in modo puntuale la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile nel motivo che si limiti a riproporre deduzioni fattuali generiche.
  • La soccombenza comporta la condanna alle spese e, nei casi previsti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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