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Sentenza

Sentenza del 08/04/2019 n. 733 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta di registro - atti di costituzione di garanzie - base imponibile - pegno - quote di società a responsabilità limitata - qualificazione - titoli - è tale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro applicabile a un atto di costituzione di garanzia avente a oggetto quote di una società a responsabilità limitata. Il punto interpretativo centrale è stabilire se il riferimento dell'art. 43, comma 1, lettera f), del D.P.R. n. 131/1986 ai "titoli" debba essere limitato ai soli titoli di credito propriamente detti oppure possa ricomprendere, in senso ampio, anche le quote societarie.

La decisione

La sentenza ha stabilito che, ai fini della determinazione della base imponibile degli atti di costituzione di garanzia, la nozione di "titoli" contenuta nell'art. 43, comma 1, lettera f), del D.P.R. n. 131/1986 deve essere interpretata in senso ampio. Di conseguenza, anche le quote di società a responsabilità limitata possono rientrare tra i titoli rilevanti ai fini della norma, con applicazione del relativo criterio di determinazione della base imponibile. Il testo fornito non indica l'esito formale del ricorso né le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 43, comma 1, lettera f), D.P.R. n. 131/1986

    La disposizione è interpretata nel senso che il termine "titoli" comprende non soltanto i titoli di credito in senso tecnico, ma anche altre posizioni giuridiche negoziabili o suscettibili di costituire oggetto di garanzia, incluse le quote di società a responsabilità limitata.

Massime di principio

  • Nella determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, le categorie utilizzate dalla legge possono essere interpretate in senso funzionale e non necessariamente restrittivo, quando il contesto normativo non impone di limitarle alle nozioni tecniche tradizionali.
  • Per gli atti di costituzione di pegno o di altre garanzie, le quote di una società a responsabilità limitata possono essere trattate come titoli ai fini dell'applicazione del criterio previsto dall'art. 43, comma 1, lettera f), del D.P.R. n. 131/1986.
  • In situazioni analoghe occorre verificare sia la natura del bene dato in garanzia sia il criterio specifico di determinazione della base imponibile previsto dalla norma, senza escludere automaticamente le partecipazioni societarie dal concetto di "titoli".
  • La qualificazione fiscale dell'oggetto della garanzia può differire dalla qualificazione civilistica o finanziaria più restrittiva: ai fini tributari rileva l'interpretazione coerente con la funzione della disposizione e con la struttura dell'imposta.

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