Cassazione Penale, Sentenza n. 30465/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di consegna disposta in esecuzione di un mandato di arresto europeo per concorso in falsificazione di monete. Ha proposto due motivi: (1) carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria tedesca in favore di quella italiana, sostenendo che parte della condotta (contatto con altro coindagato) sarebbe avvenuta in Provincia di Udine e che l'unico indizio (impronte sulla fascetta contenente banconote false) renderebbe rilevante la giurisdizione italiana; (2) omessa valutazione della gravità indiziaria e della scarsità degli elementi forniti dall'autorità richiedente a sostegno del mandato di arresto europeo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo facoltativo di rifiuto per fatti commessi in parte in Italia (art. 18-bis, co.1, lett. b, legge n.69/2005) opera solo se è già pendente in Italia un procedimento penale per i medesimi fatti, condizione non provata nel caso di specie. Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il d.lgs. 2/2/2021 n.10 che ha eliminato dal testo le previsioni relative ai "gravi indizi" e ha abrogato commi dell'art.6 della legge n.69/2005: quindi la mancata indicazione dei gravi indizi o della documentazione precedentemente prevista non legittima il rifiuto della consegna. Per questi motivi la Corte ha confermato la decisione di consegna e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 18-bis, comma 1, lett. b)
Il motivo facoltativo di rifiuto della consegna per fatti commessi anche in parte in Italia ricorre solo se risulta pendente, in Italia, un procedimento penale per lo stesso fatto; in assenza di pendenza il motivo non opera.
abrogazione commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 6; modifiche all'art. 17
Ha eliminato dal decreto legislativo/law il riferimento ai "gravi indizi di colpevolezza" e le prescrizioni documentali che consentivano, prima, rifiuti facoltativi per mancata allegazione di certa documentazione; in sostanza la Corte non può rifiutare la consegna per la sola carenza di tali indicazioni/documenti.
Prima richiedeva l'indicazione di gravi indizi; dopo le modifiche legislative tale requisito non costituisce più motivo legittimo per rifiutare la consegna.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez.6, n.2959 del 22/1/2020; Sez.6, n.20539 del 24/5/2022; Sez.6, n.39196 del 28/10/2021; Sez.6, n.35462 del 23/9/2021; Sez.6, n.23030 del 16/6/2025
I precedenti confermano che: (i) il rifiuto facoltativo per fatti in parte commessi in Italia richiede la pendenza di un procedimento interno; (ii) dopo il d.lgs. n.10/2021 la mancata indicazione dei "gravi indizi" o di certa documentazione non legittima il rifiuto della consegna.
Massime di principio
- La presenza di parte della condotta sul territorio italiano non impedisce automaticamente la consegna: il rifiuto facoltativo per competenza interna sussiste solo se è già pendente in Italia un procedimento per gli stessi fatti.
- Dopo il d.lgs. 2/2/2021 n.10 le corti italiane non possono rifiutare la consegna sulla base della sola carenza di "gravi indizi" o della documentazione prevista dai commi abrogati dell'art.6 della legge n.69/2005.
- Il giudizio italiano sul mandato di arresto europeo è sostanzialmente di verifica formale (presenza dei documenti richiesti e condizioni legali per la consegna), non di sindacato di merito sull'idoneità probatoria per sorreggere l'accusa.
- Per opporsi efficacemente a una consegna è strategico dimostrare la pendenza di un procedimento identico in Italia, l'insussistenza della materialità o della tipicità del reato, violazioni dei diritti fondamentali o cause legali specifiche di non eseguibilità (es. ne bis in idem, reato non estradabile), più che puntare solo sulla scarsità degli indizi.
- La difesa deve produrre prove della pendenza di procedimenti in Italia o di difetti formali rilevanti nel mandato/documentazione per ottenere la sospensione o il rifiuto della consegna; contestazioni basate esclusivamente sulla fragilità indiziaria sono, dopo le modifiche normative, meno efficaci.
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