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Sentenza

Sentenza n. 12706/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento del decreto n. prot. 0181900 del 29 aprile 2026, di reiezione delle richieste misure di accoglienza.

Giustizia amministrativa202605561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego sostanziale delle misure di accoglienza, comunicato dalla Prefettura di Roma per indisponibilità di posti, situazione emergenziale e ritenuta assenza di vulnerabilità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di violazione di legge e carenza o mancanza di motivazione, contestando il provvedimento con cui la Prefettura, pur inserendolo nella lista dei richiedenti asilo in attesa di accoglienza, aveva comunicato l'impossibilità di inserirlo in una struttura. L'Amministrazione ha sostenuto che il richiedente non rientrasse tra i soggetti vulnerabili ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 142/2015 e ha chiesto un termine per reperire un posto. Il ricorrente ha contestato che la carenza di posti e l'assenza di condizioni di vulnerabilità potessero impedire l'accesso alle misure ordinarie di accoglienza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha affermato che l'obbligo di assicurare l'accoglienza ai richiedenti protezione internazionale, previsto dalla direttiva 2013/33/UE e dal d.lgs. 142/2015, è immediato e non può essere compresso per ragioni meramente organizzative o per la carenza di posti nelle strutture ordinarie. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti di legge, l'Amministrazione deve disporre l'accoglienza in una struttura prevista dagli artt. 9 e 11 del d.lgs. 142/2015. L'indisponibilità temporanea di posti può incidere sulle modalità dell'accoglienza, ma non può giustificarne il diniego; l'inserimento in una lista d'attesa è un atto interlocutorio e non soddisfa l'obbligo di legge. Inoltre, la vulnerabilità di cui all'art. 17 del d.lgs. 142/2015 è richiesta per l'accesso alle particolari misure destinate alle persone con esigenze specifiche, non costituisce invece presupposto generale per l'accesso all'accoglienza ordinaria. Le spese sono state integralmente compensate; la domanda di gratuito patrocinio è stata riservata a separato provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.;

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti.

  • artt. 9 e 11 d.lgs. 142/2015

    Individuano le strutture nelle quali deve essere assicurata l'accoglienza al richiedente protezione internazionale in possesso dei requisiti di legge.

  • art. 17 d.lgs. 142/2015

    Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari

    La disposizione riguarda le particolari misure di accoglienza per persone vulnerabili; la vulnerabilità non è un presupposto generale per l'accesso alle misure ordinarie di accoglienza.

  • direttiva 2013/33/UE

    Impone, insieme alla disciplina nazionale, l'obbligo immediato di assicurare le misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale.

Massime di principio

  • L'obbligo dell'amministrazione di assicurare le misure di accoglienza al richiedente protezione internazionale, una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, ha carattere immediato e non può essere negato per carenza di posti o per altre ragioni meramente organizzative.
  • L'indisponibilità temporanea di posti nelle strutture ordinarie può incidere sulle modalità di esecuzione dell'accoglienza, ma non può tradursi nel suo diniego, neppure temporaneo.
  • L'inserimento del richiedente protezione internazionale in una lista d'attesa ha natura meramente interlocutoria e non adempie all'obbligo legale di assicurare l'accoglienza.
  • La condizione di vulnerabilità prevista dall'art. 17 del d.lgs. 142/2015 è necessaria per l'accesso alle particolari misure destinate alle persone portatrici di esigenze specifiche, ma non costituisce requisito generale per l'accesso alle misure ordinarie di accoglienza.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centri
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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