Cassazione Civile, Ordinanza n. 04509/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore era stato licenziato per giusta causa il 17 maggio 2019 dopo che la società, acquisito il certificato del casellario giudiziale, aveva rilevato la pendenza a suo carico di un procedimento penale per c.d. reati-spia e aveva ritenuto la sua presenza incompatibile con l'organizzazione aziendale, anche in ragione dei rapporti della società con le pubbliche amministrazioni e dell'esigenza di evitare contiguità con la criminalità organizzata. Il lavoratore aveva impugnato il recesso e i giudici di merito avevano accolto la domanda, ordinando la reintegrazione e il pagamento dell'indennità risarcitoria. In Cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 3 l. n. 604/1966 in relazione all'art. 2119 c.c., sostenendo che il recesso fosse stato erroneamente qualificato come licenziamento per giustificato motivo oggettivo; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 1 l. n. 604/1966, affermando che i fatti addebitati, pur senza condanna penale, integravano grave lesione del vincolo fiduciario; con il terzo motivo ha contestato l'applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18 l. n. 300/1970, come modificato dalla l. n. 92/2012.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, trattandosi di un licenziamento intimato all'esito di un procedimento disciplinare per fatti riferibili alla condotta del dipendente, la censura sulla qualificazione come giustificato motivo oggettivo fosse priva di decisività, poiché la Corte territoriale aveva comunque escluso sia la giusta causa sia il giustificato motivo soggettivo. Nel merito, ha affermato che grava interamente sul datore di lavoro l'onere di provare il fatto idoneo a giustificare il recesso e che la mera pendenza di un procedimento penale non può integrare tale prova, potendo al più giustificare una sospensione cautelare o il differimento della contestazione, ma non sostituendo l'accertamento del fatto contestato. Poiché mancava sia una dichiarazione, anche non definitiva, di colpevolezza in sede penale, sia elementi autonomamente valutabili dal giudice del lavoro, correttamente i giudici di merito hanno ravvisato l'insussistenza ontologica del fatto contestato e applicato la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori. La società è stata anche condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 l. n. 604 del 1966
richiamato come parametro del giustificato motivo oggettivo, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie perché il recesso era disciplinare e comunque fondato su un fatto non provato
art. 2119 c.c.
richiamato come norma sulla giusta causa; la Corte ribadisce che il datore deve provare un fatto tale da non consentire la prosecuzione del rapporto
art. 1 l. n. 604 del 1966
richiamato dalla ricorrente quale base generale del licenziamento, ma non idoneo a superare l'onere probatorio sul fatto contestato
art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970
la tutela reintegratoria è applicabile quando il fatto contestato è insussistente, anche se manca la prova che sia stato commesso
legge n. 92 del 2012
richiamata quale disciplina applicabile al regime sanzionatorio del licenziamento
D.Lgs. n. 159 del 2011
menzionato nei fatti come richiamo alle disposizioni antimafia evocate dalla datrice di lavoro
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto
art. 360 n. 3 c.p.c.
invocato nei motivi di ricorso come vizio di violazione o falsa applicazione di legge
artt. 416, 644 e 648 bis c.p.
menzionati solo come reati-spia risultanti dal casellario giudiziale, senza accertamento di responsabilità penale
Massime di principio
- Nel licenziamento disciplinare il datore di lavoro deve provare il fatto specifico contestato e la sua idoneità a compromettere in modo grave il vincolo fiduciario; non basta allegare un sospetto, una pendenza penale o una mera ipotesi di reato.
- La mera esistenza di un procedimento penale a carico del lavoratore non integra di per sé giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento; può al più rilevare sul piano cautelare, ma non sostituisce l'accertamento del fatto nel giudizio del lavoro.
- Ai fini dell'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970, il fatto contestato è "insussistente" non solo quando è privo di rilevanza disciplinare, ma anche quando non sia provata la sua commissione.
- Quando il recesso è intimato all'esito di un procedimento disciplinare per condotte del lavoratore, la qualificazione del licenziamento come oggettivo non è decisiva se il giudice di merito ha comunque escluso la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo sulla base dell'insussistenza del fatto.
- La valutazione del giudice del lavoro richiede allegazioni e prove autonome sui fatti posti a base del licenziamento: il richiamo a vicende penali non ancora definite non basta a fondare il recesso in assenza di elementi fattuali ulteriori.
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