Cassazione Penale, Sentenza n. 28262/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale che ha respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo disposta dal giudice per le indagini preliminari, sostenendo che mancherebbero i presupposti del fumus del delitto di riciclaggio. Deduce anzitutto erronea applicazione degli artt. 125 c.p.p., 648-bis c.p. e 170 c.p., assumendo che il reato presupposto (infedeltà patrimoniale) fosse improcedibile per difetto di querela e che tale improcedibilità escludesse la configurabilità del riciclaggio; contesta inoltre che la decisione di non doversi procedere non fosse ancora irrevocabile. In secondo luogo, lamenta motivazione apparente o carente sulla individuazione del reato presupposto e sugli elementi costitutivi del riciclaggio: quanto all'elemento oggettivo, sostiene che il mero bonifico e il trasferimento delle somme verso la cooperativa sarebbero operazioni trasparenti e tracciabili, non idonee a ostacolare la provenienza del denaro; quanto all'elemento soggettivo, contesta che si possa desumere il dolo da circostanze assertive, come la prossimità temporale tra ricezione e trasferimento delle somme, deducendo che il denaro proveniva da lecita attività lavorativa del padre ed era destinato all'acquisto di un'abitazione, e negando di conoscere l'esistenza di controversie tra il padre e la cooperativa al momento dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene infondata la censura relativa alla mancanza di querela sul reato presupposto, affermando che il riciclaggio è configurabile anche quando difetti una condizione di procedibilità del delitto presupposto, in applicazione del combinato disposto degli artt. 648, quinto comma, e 648-bis, ultimo comma, c.p. Considera poi non consentite in sede di legittimità le ulteriori doglianze, perché dirette a contrapporre una diversa lettura dei fatti a una motivazione di merito ritenuta puntuale e logica. La Corte ribadisce che per il riciclaggio è sufficiente una condotta di sostituzione o trasferimento idonea a ostacolare anche solo concretamente la tracciabilità della provenienza delittuosa, e che il deposito o il trasferimento di denaro tra conti correnti integra in astratto tale idoneità. Conferma quindi la sussistenza del fumus del reato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 125 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente come parametro di motivazione del provvedimento impugnato, ma la Corte non ne fonda la decisione; la doglianza viene ritenuta infondata o non consentita nei limiti del giudizio di legittimità.
art. 648-bis c.p.
Norma incriminatrice del riciclaggio; la Corte afferma che è sufficiente una condotta di sostituzione o trasferimento idonea a ostacolare la tracciabilità della provenienza delittuosa, senza che sia necessario un impedimento assoluto. È configurabile anche se il reato presupposto è improcedibile per difetto di querela.
art. 170 c.p.
La difesa invocava la disposizione per sostenere che riguardasse solo l'estinzione del reato presupposto e non la mancanza originaria di procedibilità; la Corte non accoglie la censura, richiamando invece il combinato disposto con l'art. 648 c.p.
art. 648, quinto comma, c.p.
Richiamato quale base normativa per ritenere configurabile il riciclaggio anche quando il reato presupposto sia privo di condizione di procedibilità.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
art. 125 c.p.p.
La Corte richiama il tema della motivazione, chiarendo che il vizio motivazionale integra violazione di legge solo se la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, priva di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Massime di principio
- Nel delitto di riciclaggio la condotta tipica di sostituzione o trasferimento è integrata quando l'operazione realizza una diversa destinazione del profitto e ne rende meno immediata la tracciabilità, essendo sufficiente un ostacolo concreto e non un impedimento assoluto all'accertamento della provenienza illecita.
- Le operazioni bancarie, inclusi depositi e trasferimenti tra conti, possono integrare riciclaggio quando comportano la sostituzione del denaro di provenienza illecita con denaro fungibile nella disponibilità del destinatario o di altro soggetto giuridico, rendendo più difficile seguire la provenienza del bene.
- Ai fini dell'elemento soggettivo del riciclaggio è sufficiente che l'agente abbia la concreta possibilità di rappresentarsi la provenienza delittuosa del denaro e ne accetti il rischio; non è necessario provare una conoscenza piena e diretta della specifica fonte illecita.
- La configurabilità del riciclaggio non è esclusa dal fatto che il reato presupposto sia improcedibile per mancanza di querela o comunque non sia ancora definitivamente accertato, essendo rilevante la sola esistenza di una provenienza delittuosa del bene.
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione può essere scrutinato come violazione di legge solo quando la motivazione sia del tutto mancante o meramente apparente; non è consentito alla Corte di cassazione rivalutare il compendio indiziario o sostituire una diversa ricostruzione dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.
- La successiva ricostruzione investigativa delle operazioni di dissimulazione non elimina la punibilità della condotta, perché la norma tutela anche la mera capacità concreta dell'operazione di ostacolare la tracciabilità, non il suo successo definitivo nel nascondere l'origine del denaro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27994/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27995/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27996/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27997/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27998/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27999/2026 del 24/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →