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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40406/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Federico Gilli ha impugnato la sentenza del Tribunale di Mantova che aveva affermato la sua responsabilità civile per il reato di minaccia nei confronti di Loredana Ganzerla. Il ricorso, sottoscritto personalmente dall'imputato e autenticato nella firma dal difensore Avv. Luca Faccin, espone cinque censure: 1) violazione dell'art. 516 c.p.p. per presunta diversa fattispecie (episodio nel cortile e non in aula) con pregiudizio delle prerogative difensive; 2) nullità o difetto di legittimazione del difensore a proporre l'impugnazione in proprio, richiamando art. 576 e art. 581 c.p.p.; 3) e 4) violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. per riforma del verdetto senza rinnovazione delle prove dichiarative decisive; 5) vizio di motivazione nella valutazione delle prove ai fini della condanna civile. Il ricorrente ha anche depositato telematicamente l'atto, controfirmato digitalmente dal difensore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'impugnazione era stata sottoscritta personalmente dalla parte e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dagli artt. 571 e 613 c.p.p. La Corte ha precisato che né l'autentica della firma da parte del difensore né la controfirma digitale apposta successivamente possono attribuire la paternità dell'atto al difensore né sanare la sottoscrizione personale del ricorrente. Ha inoltre esaminato la disciplina del deposito telematico introdotta dalla Riforma Cartabia (art. 111-bis e art. 87-bis d.lgs. n.150/2022) e affermato che i requisiti telematici sono aggiuntivi rispetto alle regole sostanziali di ammissibilità: la firma digitale del difensore attesta la provenienza e il deposito telematico ma non supplisce all'obbligo che il ricorso sia originariamente sottoscritto dal difensore abilitato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile nel grado.

Norme richiamate

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente quale norma implicata nella censura per diversità del fatto rispetto a quanto contestato; la Corte non ha affrontato il merito però perche' il ricorso è stato dichiarato inammissibile per vizi formali.

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Richiamato nella contestazione sulla legittimazione a proporre l'impugnazione; la Corte ha richiamato il principio secondo cui determinate facoltà sono attribuite alla parte civile, ma ha deciso l'inammissibilità per altra ragione formale.

  • art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente in relazione alla procura conferita; la Corte ha distinto i diversi mandati e non ha ritenuto che la procura e l'autentica della firma possano sostituire la sottoscrizione del difensore iscritt o nell'albo speciale.

  • art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Invocato per censurare la riforma senza rinnovazione delle prove dichiarative decisive; la Corte non ha esaminato il merito delle doglianze perche' ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza della firma difensiva prevista per la cassazione.

  • art. 571 e art. 613 cod. proc. pen.

    Principali norme richiamate per stabilire che il ricorso per cassazione, a pena di inammissibilitÃ, deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale della parte non è ammessa.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamato come criterio generale di ammissibilità delle impugnazioni; la Corte ha osservato che le nuove cause di inammissibilità telematiche si aggiungono a quelle già previste dall'art. 591.

  • art. 614, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato nel passaggio che riguarda la rappresentanza tecnica in Cassazione: il difensore rappresenta la parte e compara in udienza.

  • art. 111-bis e art. 87-bis d.lgs. n.150/2022 (Riforma Cartabia)

    Disciplinano il deposito telematico, la sottoscrizione digitale e le specifiche ipotesi di inammissibilità per atti trasmessi telematicamente; la Corte ha affermato che la sottoscrizione digitale del difensore attesta la provenienza e il deposito telematico ma non può sanare la carenza della sottoscrizione originaria del ricorrente.

  • D.M. 217/2023 e D.M. 206/2024

    Provvedimenti attuativi sul deposito telematico citati per la disciplina transitoria e tecnica del deposito; richiamati per spiegare le modalità e i termini del deposito telematico.

  • d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale) e altre norme sulla firma digitale e PEC

    Richiamate per il quadro normativo della firma digitale e del domicilio digitale: la sottoscrizione digitale e l'invio da PEC registrata attestano la provenienza dell'atto ma non sostituiscono la paternità originaria dell'impugnazione.

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite n.8914/2017 (Aiello) e altre pronunce della Corte di Cassazione

    Sostenute come principi consolidati: il ricorso in Cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte; la rappresentanza tecnica in Cassazione richiede un difensore iscritto nell'albo speciale; l'autentica della firma non è idonea a trasformare l'atto personale in atto difensivo.

Massime di principio

  • Il ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione: la sottoscrizione personale della parte rende il ricorso inammissibile anche se la firma viene successivamente autenticata o controfirmata digitalmente dal difensore.
  • La sottoscrizione digitale e il deposito telematico attestano l'origine e la tracciabilità dell'atto, ma sono requisiti aggiuntivi e non suppliscono a vizi relativi alla paternità originaria dell'impugnazione.
  • In fase di transizione telematica (art. 87-bis d.lgs. n.150/2022) occorre rispettare sia i requisiti formali indicati dal codice di procedura penale sia le specifiche causali di inammissibilità telematiche: verificare PEC iscritta nel Registro (ReGIndE), formato del file e firma digitale del difensore.
  • Se si vogliono far valere questioni di merito (es. errata qualificazione dei fatti, mancata rinnovazione di prove decisive, vizi di motivazione) è necessario assicurarsi prima l'ammissibilità formale del ricorso; i vizi procedurali formali impediscono l'esame del merito.
  • Per evitare la declaratoria di inammissibilitÃ: incaricare preventivamente un difensore abilitato alla Corte di cassazione, fargli redigere e sottoscrivere digitalmente il ricorso, depositarlo tramite l'indirizzo PEC e le modalità previste dal regolamento e dalle norme transitorie.

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