Cassazione Civile, Ordinanza n. 05204/2026 del 08/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
La lite nasce da una compravendita immobiliare in cui il prezzo era stato pattuito in parte mediante accollo, da parte dell'acquirente, delle residue rate di mutuo contratto in precedenza dal padre della venditrice. La venditrice agì sostenendo l'inadempimento dell'acquirente per il mancato pagamento delle rate residue, chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. Il tribunale accolse la domanda; la corte d'appello confermò la gravità dell'inadempimento e la risoluzione, ma escluse il risarcimento per difetto di prova del danno da occupazione dell'immobile. La venditrice ricorse per cassazione con quattro motivi: 1) nullità per ultrapetizione, poiché la corte d'appello aveva respinto il risarcimento sulla base di una questione diversa da quella dedotta nell'appello della controparte, che mirava invece a sostenere l'efficacia ex nunc della risoluzione ex art. 1458 c.c.; 2) omesso esame di fatti pacifici che, a suo dire, dimostravano il danno da illegittima occupazione e l'impossibilità di una prova più specifica; 3) violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., per avere negato il danno nonostante la liquidazione equitativa già effettuata dal tribunale e il preteso carattere in re ipsa del pregiudizio; 4) censura sulle spese di lite per asserita violazione dell'art. 92 c.p.c. L'acquirente resistette e propose ricorso incidentale, lamentando: a) che la venditrice non fosse legittimata a dolersi del mancato pagamento delle rate di mutuo, sostenendo che l'operazione fosse inquadrabile come contratto a favore di terzo; b) omesso esame di un'ordinanza resa nel cautelare, favorevole alla sua tesi sulla insussistenza dell'inadempimento. La Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la corte territoriale avesse effettivamente deciso su una ragione diversa da quella dedotta, modificando l'oggetto e il fondamento giuridico della domanda, con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; ha quindi cassato la sentenza con rinvio. Ha rigettato il ricorso incidentale nella parte relativa alla legittimazione della venditrice, chiarendo che l'accollo esterno non esclude il diritto del creditore/venditore di agire per l'adempimento, e ha dichiarato inammissibili le restanti censure incidentali e quelle residue del ricorso principale, assorbite dall'accoglimento del primo motivo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, cassando la sentenza impugnata in relazione a tale motivo e rinviando alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, per un nuovo esame della domanda risarcitoria nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha rigettato il ricorso incidentale quanto alla legittimazione della venditrice e dichiarato inammissibili le ulteriori censure incidentali e i restanti motivi del ricorso principale, assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 1458 c.c.
richiamato dalla ricorrente principale per sostenere che, se la prestazione inadempiuta fosse stata periodica, la risoluzione avrebbe dovuto operare ex nunc; la Corte non aderisce a questa tesi, ma rileva che la censura accolta attiene al vizio di ultrapetizione della decisione d'appello sul danno.
art. 112 c.p.c.
la Corte lo applica per affermare che il giudice non può mutare l'oggetto o il fondamento giuridico della domanda rispetto a quanto effettivamente dedotto dalle parti.
art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.
invocato per censurare l'omesso esame di fatti decisivi; la relativa doglianza è assorbita dall'accoglimento del primo motivo principale.
artt. 1223, 1226, 2043 e 2056 c.c.
richiamati per sostenere la risarcibilità del danno da occupazione dell'immobile e la sua liquidazione equitativa; la Corte non entra nel merito di tali profili per l'assorbimento dei motivi.
art. 115 c.p.c.
invocato in relazione alla valutazione delle prove e dei fatti pacifici; la censura resta assorbita.
art. 1273 c.c.
richiamato nel ricorso incidentale sulla disciplina dell'accollo; la Corte chiarisce che l'accollo esterno è riconducibile allo schema del contratto a favore di terzo, ma ciò non priva il creditore/venditore della legittimazione ad agire.
art. 1411 c.c.
richiamato per sostenere che il beneficiario del contratto a favore di terzo fosse il solo soggetto accollato originario; la Corte precisa invece che il terzo beneficiario è il creditore.
art. 1453 c.c.
evocato nel ricorso incidentale in tema di risoluzione per inadempimento; la Corte non accoglie le censure sulla gravità dell'inadempimento, ritenendole inammissibili perché dirette a una rivalutazione di merito.
art. 1455 c.c.
la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento è qualificata come apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito.
art. 92 c.p.c.
invocato contro la compensazione delle spese; la censura non è esaminata nel merito perché assorbita o comunque non accolta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente incidentale, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in collegamento con il comma 1-quater per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudice, nell'interpretare la domanda o il motivo di impugnazione, può attribuire al rapporto dedotto un diverso nomen iuris, ma non può alterare il petitum, la causa petendi o introdurre nuovi fatti costitutivi: altrimenti incorre in ultrapetizione.
- L'accoglimento o il rigetto di una domanda risarcitoria deve sempre restare ancorato alla domanda effettivamente proposta; non è consentito respingerla o accoglierla sulla base di una ragione giuridica diversa da quella devoluta al giudice.
- Nell'accollo esterno pattuito come modalità di pagamento del prezzo in una compravendita, il creditore originario conserva la legittimazione ad agire per l'esatto adempimento dell'obbligazione assunta dall'accollante.
- La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione ex art. 1455 c.c. costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è, di regola, sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente.
- Le ordinanze rese in sede cautelare o in fase interinale non definiscono stabilmente la controversia sul merito e non possono vincolare la decisione finale sui diritti sostanziali oggetto del giudizio.
- La cassazione per ultrapetizione comporta la rinnovazione del giudizio di merito limitatamente al capo viziato, con rinvio al giudice di merito in diversa composizione anche per la regolazione delle spese.
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